LO SPORT TIPICO DELL’ AGENZIA: CREARE COMPLICAZIONI, E ANCHE IN MATERIA DI SPORT! (Gazzetta Tributaria n.93/2024)

LO SPORT TIPICO DELL’ AGENZIA: CREARE COMPLICAZIONI, E ANCHE IN MATERIA DI SPORT! (Gazzetta Tributaria n.93/2024)

93 – Una recentissima risposta ad interpello rappresenta l’esistenza di una volontà ufficiale verso le complicazioni!

  

La pratica sportiva è attività certamente sana, anche sociale particolarmente se rivolta ai giovani, tanto da essere stata introdotta, come momento educativo, nella nostra Costituzione (art.33).

Ma questo non basta per convincere l’Agenzia delle Entrate che i rimborsi delle spese sostenute dai genitori per la frequenza dei figli ad appositi corsi di avvicinamento e allenamento per le attività sportive, generalmente svolti nelle palestre degli istituti scolastici, posso essere trattati come benefit esenti da imposte.

Questo è il succo della risposta n. 144 del 3 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate che compie, in materia, un lungo excursus sulle varie norme di esenzione per giungere alla conclusione che – formalmente – le norme esentano da imposizione in capo al dipendente solo le somme ricevute a titolo di rimborso delle spese sostenute per servizi di educazione e istruzione, comprese le ludoteche ed i centri estivi o invernali, usufruite dai familiari.

Sottolinea l’Agenzia, che precedenti circolari, sempre della stessa Agenzia!, avevano specificato come l’esenzione delle somme attribuite al dipendente come welfare aziendale sono direttamente e strutturalmente legale al rapporto con l’ente scolastico, e se, sia pure fisicamente nell’ambito scolastico ma nominalmente con titolarità diversa, i corsi sportivi sono organizzati e forniti da Associazioni o società sportive diverse, venendo meno quella diretta emanazione dall’ente scolastico, non si possono concedere agevolazioni o esenzioni.

Dimentica, forse, l’Agenzia che il CONI e le federazioni sportive devono affiliare associazioni e società, e certamente non istituti scolastici, che in effetti normalmente costituiscono la società sportiva derivata per esercitare nella correttezza formale la pratica agonistica.

Ma questo non basta all’Agenzia per riconoscere che il rimborso della spesa per il corso sportivo, organizzato negli spazi scolastici a favore degli alunni ma gestito da una società sportiva possa godere dell’esenzione da imposta in capo al genitore, come invece avviene per la mensa scolastica e la settimana “bianca”.

Viene il timore che il prossimo passo sarà quello di scorporare, dal costo della settimana bianca, la pratica dello sci, che viene in genere fornito dalla scuola FISI, ente diverso dal plesso scolastico che ha inviato gli alunni!

A volte si rimane sconcertati dalla rigidità delle interpretazioni dell’Agenzia, rigidità che per essere scalfitta e spesso demolita richiede l’intervento della magistratura tributaria con costi, ritardi di tempo e spreco di energie, tutto all’inseguimento di un fantomatico beneficio tributario indebito che appare più un’ossessione che una realtà.

Se i ragazzini svolgono attività sportiva presso la scuola, o nell’ambito di questa, con l’intervento della associazione riconosciuta FIDAL “XXX” che riceve un rimborso delle spese per il corso organizzato viene realizzato il principio costituzionale del diritto alla pratica sportiva educativa, vi è un contenuto sociale e il datore di lavoro che nell’ambito del welfare aziendale rimborsa tale costo al genitore, suo dipendente, ha diritto di vedere riconosciuto l’onere in esenzione di IRPEF!

Ma il diritto alla semplificazione è ancora lontano!

 

Gazzetta Tributaria 93, 04/07/2024

 

 

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