INVITO ALL’ ARMISTIZIO (CON QUALCHE CONFUSIONE!) (Gazzetta Tributaria n.81/2024)

INVITO ALL’ ARMISTIZIO (CON QUALCHE CONFUSIONE!) (Gazzetta Tributaria n.81/2024)

81 – È stato pubblicato il modello di comunicazione dell’ adesione al PVC e l’occasione si presta per alcuni commenti.

 

E ben noto, e abbiamo già dedicato pagine al commento di questo comportamento, che l’Agenzia delle Entrate non ama il contradditorio con i contribuenti.

Questo viene ribadito dalla pubblicazione del modello di comunicazione che i contribuenti debbono produrre in caso di adesione “integrale” ad un processo verbale di constatazione, il documento che chiude una verifica.

La possibilità di questa definizione è stata prevista dal D.Lgs.13/2024 – le modifiche sull’accertamento – introducendo un art.5 quater nel corpo del D.Lgs.218/97, “accertamento con adesione e conciliazione”.

Una nota solo di stile: è vero che una delle maschere più simpatiche della Commedia dell’Arte è ARLECCHINO, con il suo abito a pezzi, ma trovare lo stesso stile in un provvedimento legislativo appare stravagante! Nel decreto 218 vi sono un art.5, che conta un comma 1 in vigore, 6 commi abrogati e un comma 3bis in vigore; un art.5.bis che è stato abrogato nel 2015; un art.5 ter abrogato a febbraio 2024; un art.5 quater che è entrato in vigore a febbraio 2024.

 Un vero e proprio collage.

A partire da fine maggio, con l’approvazione del modello di comunicazione si possono definire i PVC in materia di imposte ed IVA, con l’avvertenza che la definizione deve riguardare tutti gli anni compresi nel verbale, nessuno escluso; devono essere accettati integralmente i rilievi con l’eventuale condizione della rimozione degli errori manifesti; può riguardare solo i verbali rilasciati dal 30 aprile 2024 e deve essere comunicata anche ai redattori del verbale con l’istanza su modello ufficiale.

Il vostro commentatore si pone il dubbio: ma se l’errore è manifesto può essere corretto solo accettando il verbale, o la correzione deve avvenire in ogni caso, con una forma di autotutela? E quando un errore è manifesto? Non è una domanda retorica perché una domanda di definizione è condizionata alla correzione dell’errore manifesto, una volta definito che così non è diventa una istanza nulla!

Il beneficio per il contribuente che accetta integralmente il verbale è la riduzione a 1/6 del minimo per la sanzione dovuta, con facoltà di rateizzare quanto dovuto.

Un’altra particolarità di questo istituto è che la domanda può essere presentata in modo cartaceo agli sportelli dell’Agenzia, spedita per posta o utilizzando la Posta Elettronica Certificata: ritorna quindi anche il francobollo che sembrava destinato all’archivio polveroso del museo!

Infine notiamo un’altra particolarità: il mancato pagamento di una o più rate dopo la prima in caso di definizione non comporta la revoca del beneficio (sanzioni ridotte) ma solamente la decadenza del beneficio del termine, per cui saranno messe a ruolo tutte le rate non pagate.

Come si vede anche in questo caso non vi è quella uniformità di provvedimenti e conseguenze, anche del legislatore, che aiuta a tenere comportamenti coerenti!

 

Gazzetta Tributaria 81, 18/06/2024

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