IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO: FORSE SI RIDUCE LA DISTANZA TRA DAVIDE E GOLIA! (Gazzetta Tributaria n.78/2024)

IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO: FORSE SI RIDUCE LA DISTANZA TRA DAVIDE E GOLIA! (Gazzetta Tributaria n.78/2024)

78 – La riforma tributaria porta anche modifiche al processo tributario, ma il generale impianto processuale è stato inciso dalla nuova norma sulle prove, che ha anticipato la riforma!

  

Il 2024 è l’anno in cui è stata varata la parte sostanziale della riforma tributaria, sia per quanto riguarda i tributi sia per la sottolineatura dei diritti del contribuente ad essere adeguatamente ascoltato, ma questo momento di civiltà giuridica è stato preceduto da una “piccola” rivoluzione del 2022 che ha modificato la gerarchia e la rilevanza delle prove nel processo tributario, attenuando il vantaggio dell’Erario.

Infatti l’art.6 della legge 130/2022 ha aggiunto un comma 5bis all’art.7 del D. Lgs.546/92 (la legge di rito del processo tributario) imponendo all’Agenzia di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 16493 del 13 giugno 2024 sottolinea che tale norma innovativa non ha efficacia retroattiva, e quindi si applica agli atti formati dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge 130/22, mentre precedentemente valgono le norme generali di cui all’art. 2697 Codice Civile, meno stringenti.

Ma la pronuncia sottolinea che la nuova norma spostando l’onere della prova non vuol dire che venga abrogata la capacità probatoria delle presunzioni “non legali”, ma che le stesse debbono essere considerate con maggiore attenzione dal giudice, con la necessità di convergenza di indizi e applicazione di un maggior rigore per la valutazione.

Per giustificare l’inefficacia di ogni interpretazione retroattiva sull’efficacia la Cassazione ha qualificato la modifica del 2022 come “regola di giudizio”, e quindi essendo strumento di decisione non può avere applicazione verso i giudizi pendenti.

In ogni caso dobbiamo rilevare che, sia pure per valutarne l’efficacia differita, anche la Suprema Corte mette in guardia sulla nuova modalità di formazione della prova nel processo; certamente saranno necessari anni di rodaggio e tanta pazienza, ma il divario tra il piccolo Davide contribuente e l’immanente Golia – Agenzia si va riducendo; probabilmente scompariranno gli accertamenti basati solo sul c.d. redditometro, e già il Governo ce ne ha dato un avviso; scompariranno le presunzioni a catena per cui se un soggetto è in odore di fatturazione “falsa” tutti i suoi atti sono viziati, tutte le operazioni inesistenti  e tutti quelli venuti in contatto con questi sono “cattivi” (Gazzetta Tributaria n. 70/24 ); e così via.

Questo “nuovo” modo di vedere i ruoli nel processo tributario necessiterà anche di nuovi giudici, che non abbiano il retaggio, come spesso capita ancora di incontrare nelle Corti minori, per cui il contribuente ha sostanzialmente torto a prescindere dalle circostanze, perché non vuole pagare tutte le tasse; ed a questo contribuirà l’avvio dei nuovi organici dei giudici tributari.

E non sarà più, forse, necessario, cercare il “giudice a Berlino” per il mugnaio di Postdam, che scomodiamo dal 2022 (Gazzetta Tributaria 104/22).

 

Gazzetta Tributaria 78, 14/06/2024

 

 

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