17 Apr ANCHE IL TRENINO È AGEVOLATO MA NON ESENTE! (Gazzetta Tributaria n.51/2024)
51 – Un recentissimo interpello chiarisce il trattamento IVA del costo del viaggio su trenini turistici su gomma.
La materia fiscale, tanto ”grigia” e noiosa , a volte consente anche tuffi nell’infanzia e nello svago, come in questo caso che richiama le vacanze!
In tutte le città e paesi a vocazione turistica esiste un servizio di trasporto persone sui “trenini turistico/ricreativi”, normalmente composti da una serie di vagoncini su gomma trainati da una motrice.
Solitamente su questi “trenini” prendono posto i turisti che vengono accompagnati in un giro per le maggiori attrattive del luogo; i viaggi possono essere point to point o circolari.
L’agenzia delle Entrate è stata interpellata riguardo al trattamento IVA del prezzo che il turista paga per il viaggio sul “trenino” e la risposta n. 93 del 16 aprile 2024 oltre che proporre una soluzione al quesito contiene una veloce disanima dei vari servizi di traporto e della incidenza IVA.
Anche l’utilizzo del “trenino” turistico/ricreativo viene annoverato tra i trasporti urbani di persone effettuato con veicoli diversi dai taxi, e pertanto deve essere assoggettato ad IVA con l’aliquota del 10%, anche se è ben noto che in questi casi prevale la finalità ricreativa su quella operativa.
Dato che il rischio era di essere considerati come impresa esercente il trasporto in genere, con aliquota ordinaria, l’equiparazione al trasporto urbano consente di evitare l’aliquota ordinaria.
È significativa l’affermazione dell’Agenzia che specifica che quello che deve essere apprezzato è la natura del trasporto, mentre la finalità dello stesso non rileva.
La società istante aveva proposto l’esenzione da IVA parificando il servizio del “trenino” a quello dei veicoli di piazza, ma l’Agenzia ha escluso che tale equiparazione possa essere sostenuta, anche se in una precedente risposta era stata allargata la platea del veicolo di piazza (il tradizionale taxi) ai motoscafi ed alle gondole che fanno servizi simil-taxi a Venezia.
I servizi di trasporto, quindi, coprono tutta la gamma delle aliquote IVA, in quanto oltre che ai taxi esenti si deve fare riferimento a battelli e vaporetti che scontano il 5%; ai trasporti urbani in genere che invece vedono l’applicazione dell’aliquota del 10% e al trasporto “privato” (il classico autobus noleggiato per la gita) con aliquota del 22%.
Un excursus completo nelle varie tipologie di imposta, che hanno riferimento alla formale natura del trasporto e non alla finalità.
Possiamo divertirci serenamente nei trenini turistici senza essere gravati dell’IVA piena!
Gazzetta Tributaria 51, 17/04/2024
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