11 Mar LA RELATIVITA’ E LE CERTEZZE NEL MONDO TRIBUTARIO (Gazzetta Tributaria n.34/2024)
34 – Una recentissima pronuncia della Cassazione mette in dubbio taluni caposaldi del diritto.
Semplificando al massimo e usando termini assolutamente divulgativi, e ci perdonino i cultori del diritto penale per l’invasione di campo, una sentenza penale di assoluzione potrebbe essere pronunciata per non avere commesso il fatto, con una valutazione tipicamente soggettiva; perché il fatto non costituisce reato e in questo caso la valutazione diviene squisitamente oggettiva, oppure perché il fatto non sussiste, e questa è una valutazione universale che riguarda sia i termini soggettivi che oggettivi.
Se il fatto non sussiste vuol dire che quella certa situazione delineata in sede di incolpazione non è reale, non può avere conseguenze e comportare alcuna pronuncia se non quella di esclusione oggettiva – non c’è.
Eppure ancora pochi giorni fa la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una ordinanza, n. 5419 del 29 febbraio 2024 (l’anno bisestile colpisce!) che ribadisce che la sentenza passata in giudicato che assolve perché il fatto non sussiste non esplica automatica efficacia nell’ambito tributario, ma deve essere valutata dal giudice dei tributi per formare il proprio convincimento.
Quindi un fatto non sussiste per il giudice penale, ma per quello tributario potrebbe risorgere! E questo nonostante la prima sentenza sia passata in giudicato!
Lo sconcerto è grande: un evento o si è verificato o no, e non può ritornare in esistenza a seconda della finalità della valutazione.
Naturalmente FISCO OGGI, la rivista dell’Agenzia, prende la palla al balzo per affermare il primato e la specialità del giudizio tributario, e nel numero dell’8 marzo 2024 titola: Il fatto non sussiste per il penale, ma per il tributario è tutto da vedere.
Vedere che cosa, se la sentenza è passata in giudicato e la sentenza definitiva è roccia granitica, non può essere scalfita che da una sentenza di pari rango, e non già di merito!
Queste situazioni di incertezza, con una generale diffusione del “favor Agenzia” perché l’interesse collettivo alla corretta applicazione dell’art.53 della Costituzione, può anche superare la minuzia della costruzione delle prove di difesa, rendono difficile vedere quel principio di buona fede e collaborazione che citiamo spesso, ma che ricorda il mito dell’Araba Fenice: “che vi sia ognun lo dice, ove sia nessun lo sa!”
Eppure confidiamo che si arriverà ad una situazione oggettivamente serena lasciando ai fisici lo studio della relatività.
Gazzetta Tributaria 34, 11/03/2024
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