07 Mar ULTIME SACCHE DI RESISTENZA AL CONTRADDITORIO (?) (Gazzetta Tributaria n.32/2024)
32 – Continua la strisciante opposizione al contradditorio generalizzato prima di emettere un accertamento, nonostante i passi della riforma!
Uno degli argomenti che viene periodicamente (spesso) affrontato è l’obbligo, o la facoltà, di contradditorio preventivo a seguito di verifiche o indagini fiscali, prima di emettere l’atto impositivo.
Di questa esigenza si è più volte sottolineato l’importanza, anche in relazione al principio immanente della collaborazione e buona fede, eppure resistono correnti di pensiero che tendono ad escludere l’obbligatorietà del contradditorio, nonostante le evoluzioni anche legislative favorevoli.
Dal 18 gennaio 2024 è in vigore la modifica dello Statuto del Contribuente portata dal D. Lgs. 219/2023 (quello della riforma che si occupa dello Statuto) che con l’art.6-bis rende obbligatorio l’obbligo di un preventivo contradditorio informato ed effettivo.
Eppure la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5292 del 28 febbraio 2024 ribadisce la non obbligatorietà al contraddittorio preventivo dialogato. E deve essere rimarcato che la citata ordinanza scaturisce da una trattazione in Camera di Consiglio del 24 gennaio 2024, dopo che era già entrata in vigore la riforma citata (è operativa dal 18 gennaio)
La Suprema Corte afferma che la richiesta di documentazione può tenere posto del contradditorio, senza apprezzare che solo nella successione delle posizioni delle parti, come avviene in uno scambio di valutazioni, si possono apprezzare le diverse interpretazioni che possono essere date degli accadimenti soggetti a verifica.
Nel testo dell’ordinanza in commento notiamo un paragrafo sorprendente: ”se il contradditorio endo-procedimentale è obbligatorio per le imposte armonizzate, ciò tuttavia non implica l’insorgenza di un obbligo dell’Agenzia di “audizone” del contribuente”. Per fortuna la pronuncia è con rinvio e forse i giudici di merito possono ripensarci.
Una incomprensibile fuga dal confronto avvallata anche dalle pronunce delle Magistrature Superiori, che lascia francamente sconcertati.
Fin dai tempi, lontani, dell’Università si impara che il dialogo e il confronto sono tra i fondamenti della moderna società: anche Giorgio Gaber cinquant’anni fa scrisse che “libertà è partecipazione” ma questo non basta per convincere i Giudici della Suprema Corte a confermare, come ha stabilito anche il legislatore, l’obbligo generalizzato al contradditorio partecipato.
Ma se il contribuente non può spiegare le proprie ragioni non rimane che adire il contenzioso tributario, con il rischio di fare ancora crescere un settore già troppo dimensionato!
Gazzetta Tributaria 32, 07/03/2024
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