09 Feb GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: CI VUOLE PROFESSIONALITA’! (Gazzetta Tributaria n.22/2024)
22 – Un richiamo dell’ Agenzia, a proprio favore, offre lo spunto per una duplicità di considerazioni in materia di agevolazioni.
I rapporti tributari certamente non sono facili, e la famosa affermazione del ministro Padoa-Schioppa del 2007 (le tasse sono una cosa bellissima, magari potrebbero essere gestite meglio) condensa tanti argomenti sempre di attualità: necessità di pagare, aspetto sociale e servizio migliorabile, oltre ad una valutazione estetica sorprendente!
Lo spunto per queste considerazioni è offerto da FISCO OGGI che nel numero del 9 febbraio 2024 commenta una sentenza di Cassazione in materia di applicazione delle agevolazioni riguardo all’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari.
Ricordiamo la fattispecie: nei trasferimenti a favore di persone fisiche che agiscono come privati, per gli immobili ad uso abitativo la base imponibile può essere rappresentata dalla rendita catastale rivalutata e non il valore di mercato (solitamente molto superiore a tali dimensioni “automatiche”).
La norma (legge 266/2005) specifica che l’agevolazione dell’applicazione del c.d. prezzo/valore deve essere espressamente richiesta all’atto della redazione del rogito di trasferimento.
Un contribuente opera una divisione (giudiziale) di una comunione ereditaria; non viene formulata alcuna richiesta di applicazione della norma agevolativa, riceve l’ avviso di liquidazione con l’applicazione delle valutazioni ordinarie, chiede in autotutela la revoca della valutazione e l’applicazione dell’agevolazione “prezzo/valore” ma così non è e impugna l’avviso di liquidazione; ottiene ragione (?) nei gradi di merito ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31100 dell’8 novembre 2023 ribadisce i principi noti: l’agevolazione deve essere richiesta all’atto del trasferimento e l’omissione della richiesta fa decadere dal beneficio.
Da un lato viene il sospetto che il contribuente sia stato male indirizzato nel vari passaggi, e si ribadisce come la consulenza tributaria sia un esercizio di alta professionalità! Ma dall’altro lato sorge spontaneo il dubbio del perché si pretenda la richiesta di parte per applicare un regime più favorevole che sia la legge che la giurisprudenza hanno riconosciuto come agevolativo di portata generale.
Se così stanno le cose che bisogno c’è di aspettare al varco il contribuente che se dimentica di formulare la domanda (che vale erga omnes, non richiede indagini in quanto ha come presupposto la categoria catastale dell’immobile!) si trova penalizzato nei confronti di una agevolazione generale.
Forse quando il ministro sottolineava la cattiva qualità del servizio intendeva anche queste fattispecie!
Poi, nel caso in esame, anche la parte privata ci mette del suo, perché solo dopo la ricezione dell’avviso di liquidazione chiede, ed era impossibile, la revoca della tassazione ordinaria e tiene in ballo l’Agenzia per tre gradi di giudizio per cercare una soluzione favorevole impossibile!
La vicenda si conclude con il contribuente soccombente che deve pagare anche salate spese legali, e un senso generale di insoddisfazione perché la macchina tributaria ha bisogno di funzionare in modo automatico e preciso, e non aspettare al varco la richiesta (o meno) dell’applicazione di agevolazioni generali spettanti, per sanzionare l’eventuale dimenticanza.
Ricordavamo nel numero 21/2024 della nostra GAZZETTA il problema dell’errore “facilmente” riconoscibile: magari questo potrebbe essere un caso, con diritto, quindi all’ intervento in autotutela; ma questo può avvenire solo dopo la riforma “LEO”.
Gazzetta Tributaria 22, 09/02/2024
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