18 Gen ALL’AGENZIA NON “INTERESSA” IL PROCESSO, MA SOLO LA CONFERMA DELL’ACCERTATO. (Gazzetta Tributaria n.12/2024)
12 – Un intervento su Fisco Oggi del 17 gennaio 2024 chiarisce ruoli e funzioni delle diverse posizioni processuali, sottolineando il tramonto dell’idea “romantica” di Fisco Amico
A volte ci si riempie l’immaginazione di utopie, ed a questo concorrono anche dichiarazioni, o forse solo auspici, che provengono dalle parti più disparate: l’Amministrazione è amica del contribuente, pagare le tasse è bellissimo, verso un nuovo mondo di collaborazione tra cittadini e Agenzia delle Entrate, il Fisco deve essere amico del cittadino ecc.
Avevamo il dubbio sulla effettività di questo scenario, e da queste pagine più volte abbiamo richiamato l’attenzione all’effettiva portata dell’art.10 dello Statuto del Contribuente, dove viene delineato un panorama di “collaborazione e buona fede”.
Non vogliamo metter in dubbio il secondo requisito, ma per quanto riguarda il primo interviene a gamba tesa FISCO OGGI (la rivista dell’Agenzia!) che nel numero del 17 gennaio 2024 rappresenta chiaramente i ruoli e le azioni delle due parti nel processo tributario, titolando un articolo:”Solo al contribuente “importa” riassumere il processo, non al Fisco”.
È un commento ad una sentenza della Corte di II Grado delle Marche, ma quello che appare significativo è il concetto: le parti nel processo tributario sono contrapposte, ciascuna cerca esclusivamente il proprio successo e non si può invocare la collaborazione di controparte, dato che vi sono interessi confliggenti.
La fattispecie riguardava un caso di processo da riassumere entro un certo termine perentorio; il contribuente riteneva che a questo incombente avrebbe provveduto l’Agenzia che invece (tra l’altro correttamente) non ha svolto attività, e quindi la controversia si è estinta.
Ma significativo è il commento dell’organo di stampa dell’Agenzia: dato che in caso di ordine di integrazione del contradditorio questo può essere eseguito da chiunque abbia interesse ex art. 102 c.p.c. e che all’omissione consegue l’estinzione del giudizio, con conseguente definitività dell’accertamento impugnato, solo il contribuente può svolgere questa funzione primaria, mentre l’Agenzia persegue la definitività del proprio atto (anche solo per motivi formali).
Eravamo convinti che interesse primario, in caso di contestazione (non pretestuosa) fosse quello di avere un giudice che risolva la controversia (il famoso giudice di Berlino di Brecht), mentre invece FISCO OGGI specifica che interesse dell’Agenzia è, comunque, vincere!
Quanto di più lontano dal concetto di Fisco Amico (un amico mi darebbe una mano in caso di distrazione!) mentre è la posizione delle parti, evidentemente contrapposte, che diviene prevalente nel processo tributario.
Al Fisco non “importa” l’iter processuale ma la conferma, comunque, dell’accertamento.
Almeno questo si può dedurre dall’articolo del 17 gennaio, e dobbiamo considerare che vi sarà ancora tanta strada da percorrere per arrivare ad un rapporto non conflittuale!
Gazzetta Tributaria 12, 18/01/2024
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