12 Gen RISCHIO DI TROPPA FRETTA SE SI CHIEDE LA SOSPENSIONE DELL’ATTO! (Gazzetta Tributaria n.8/2024)
8 – La riforma del processo tributario svela mano a mano gli innovativi contenuti del decreto in vigore dal 2024.
Come abbiamo più volte commentato con la fine di dicembre 2023 sono stati definitivamente approvati una serie di decreti delegati che trasformeranno profondamente tutto il corpus delle norme tributarie: è la famosa riforma che verrà che effettivamente comincia a muovere i primi passi, e si deve dare atto al Viceministro Maurizio Leo (principale artefice delle innovazioni) di avere sostanzialmente mantenuto la promessa di portarci entro la fine del 2024 ad un sistema fiscale a regime e sostanzialmente nuovo.
Uno dei settori che più sta subendo innovazioni è quello del contenzioso tributario, che da un lato aveva avuto una sostanziale modifica (sono addirittura cambiati i nomi delle Corti) con la legge 31 agosto 2022 n.130, ed ora con il D. Lgs. 220/2023, sia pure con il deprecabile procedimento di sostituzione le frasi di articoli “ad incastro” è stato ulteriormente modificato, in varie parti, il processo tributario.
Un aspetto che inizialmente è stato trascurato è l’accelerazione all’iter del processo che è indotto dal nuovo art.47ter che è stato aggiunto al D. Lgs.546/92.
Come sappiamo l’art.47, sia dalla sua originaria formulazione, tratta della possibilità del collegio giudicante, su apposita istanza del ricorrente di sospendere l’esecutività dell’atto impugnato; dal 4 gennaio 2024 è in vigore il nuovo decreto delegato che modifica ulteriormente la portata dell’attività di sospensione dell’esecutività, prevedendo una accelerazione alla tempistica della pronuncia e variazioni di rito.
Tra queste, molto innovativa, vi è la possibilità di decidere nel merito la vertenza in via breve a seguito dell’istanza di sospensione.
Infatti la nuova norma prevede, in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso” che possa essere emessa dal giudice della sospensione una sentenza in forma semplificata che decide nel merito la vertenza, sentite sul punto le parti costituite.
Un giudizio abbreviato che consegue solo alla richiesta di sospensione dell’esecutività ma che può avere conseguenze significative, dato che, per esempio, è prevista l’audizione solo delle parti costituite e magari sono ancora pendenti i termini per la costituzione formale!
La norma formalmente recita che il giudice dell’istanza cautela deve accertare la completezza del contradditorio e dell’istruttoria, il che fa pensare ad una urgente costituzione delle parti e un esauriente scambio non solo di memorie ma anche di documenti, con la conseguenza di rischiare di “intasare” le cancellerie!
Un aspetto che probabilmente richiederà una messa a punto è rappresentato dal punto che prevede la possibilità di giudizio immediato nel merito con sentenza semplificata salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti…
I motivi aggiunti solo un caso molto particolare di evento processuale (art.24/546) e richiamarlo in sede di udienza cautelare sembra complicare uno scenario che dovrebbe essere caratterizzato da velocità e semplicità; ma siamo certi che con pacatezza e valutazione serena anche questi dubbi procedurali saranno risolti.
Intanto dobbiamo tenere ben presente che una richiesta di sospensione di esecutività del ricorso può tramutarsi in un giudizio di merito con sentenza, a vantaggio della celerità ma con rischi di incompleta istruttoria!
Gazzetta tributaria 8, 12/01/2024
Sorry, the comment form is closed at this time.