10 Gen RITORNO AL PASSATO: E LA RIFORMA DEL TUIR? (Gazzetta Tributaria n.7/2024)
7 – Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione trova la propria motivazione nel testo del D.P.R.597/73, con un salto indietro di mezzo secolo!
Tutte le attenzioni sono indirizzate verso la riforma tributaria che si avvia ad entrare in vigore, con un complesso di norme che vanno a modificare una pluralità di istituti; chi è di buona e antica memoria ricorderà che la riforma del 1972/73, che ha messo in soffitta Ricchezza Mobile, I.G.E. e Imposta Complementare, istituendo IRPEF; IRPEG E IVA era articolata in oltre una ventina di decreti, e sarà di nuovo così cinquant’anni dopo.
Intanto rispetto ai decreti del 1972 (IVA) e 1973 (IRPEF/IRPEG) vi è stata nel 1987 l’entrata in vigore del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – è un decreto della fine del 1986 che accorpa tutte le imposte dirette – e che ha mandato in soffitta i decreti separati del 1973 che abbiamo citato sopra (IRPEF, IRPEG e ILOR).
Si può immaginare la sorpresa del vostro commentatore che nel gennaio 2024 si imbatte in una Ordinanza della Corte di Cassazione (n. 756 del 9 gennaio 2024) che per affermare certi principii cita espressamente, e due volte, l’art.49 del D.P.R.597/73 – IRPEF.
Ripetiamo che dal 1° gennaio 1987 detto articolo, come tutti quelli del decreto IRPEF del ’73, sono stai sostituiti dal corrispondente testo del TUIR.
Nel caso di specie l’art.49/597 non esiste più in quanto sostituito dall’art. 50 TUIR per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dall’art.54 per i rapporti di lavoro autonomo.
E’ ben vero che il riferimento che fa la Cassazione è al testo – letterale – della legge IVA, che all’art. 5, volendo definire l’esercizio di arte o professione cita ancora l’art.49/597 – sarà la riforma del 2024 a modificare anche il testo IVA – ma appartiene all’archeologia tributaria la nozione, generica, di collaborazione coordinata e continuativa.
Eppure, con sentenza formulata nella Camera di Consiglio del novembre 2023 e pubblicata nel gennaio 2024 si afferma a chiare lettere che l’istituto della collaborazione coordinata e continuativa rientra tra le prestazioni di servizi da lavoro autonomo, mentre tutto è stato stravolto dal TUIR.
Sia ben chiaro, la sostanza della pronuncia della Cassazione appare certamente condivisibile, ma la forma pone dubbi ed interrogativi.
L’intervento n.4 sulla GAZZETTA TRIBUTARIA dell’8 gennaio 2024 paventava un’intelligenza artificiale che predisponeva le risposte ai quesiti dei contribuenti; magari vi è già un’intelligenza (poco intelligente!) artificiale che prepara i supporti per i Giudici della Cassazione; essendo artificiale se vede in un testo un richiamo non può che andare alla norma richiamata, anche se nel frattempo (sono passati quarant’anni dall’entrata in vigore del TUIR!) gli scenari sono cambiati.
Ed ecco che troviamo in una pronuncia del 2024 il richiamo ad una norma (l’art.49/597) sia formalmente che sostanzialmente non più in vigore, quanto meno in quella forma, e che si riferisce ad uno scenario, la collaborazione coordinata e continuativa che è migrata dal lavoro autonomo a quello dipendente e con diverse dimensioni.
Se è una manifestazione esterna dell’intelligenza artificiale nel mondo del Fisco……… teniamoci le nostre più o meno canute testoline!
Gazzetta Tributaria 7, 10/01/2024
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