IL PROFESSIONISTA SENZA STRUTTURA NON DEVE PAGARE IRAP. (Gazzetta Tributaria n.138/2023)

IL PROFESSIONISTA SENZA STRUTTURA NON DEVE PAGARE IRAP. (Gazzetta Tributaria n.138/2023)

138 – L’autonoma organizzazione deve essere solo individuale per creare il presupposto dell’imposta.

 

Torniamo su di uno dei temi consueti per la nostra Gazzetta Tributaria, la lotta all’imposizione IRAP per il lavoro autonomo, di cui avevamo delineato un aspetto, da ultimo, circa un mese fa con il commento sull’incidenza dell’esistenza di un solo dipendente o la pluralità di rapporti part time. (Gazzetta Tributaria n. 128/2023).

Ora è stata pubblicata una (ennesima) pronuncia della Corte di Cassazione che esclude dall’assoggettamento ad IRAP il reddito di un professionista che riceve compensi da un unico cliente, una società di consulenza dotata di struttura e organizzazione che viene anche usufruita dal professionista, tra l’altro conseguendo alti livelli di reddito.

La sentenza n. 33528 del 1 dicembre 2023 della Suprema Corte ribadisce che il professionista che presta la propria opera a favore di una società di consulenza organizzata non è soggetto ad IRAP in quanto ragionando diversamente si dovrebbe concludere che la società rappresenta solo una interposizione fittizia per conseguire una elusione d’imposta, mentre la società è autonomamente soggetta alle regole dell’imposizione.

La Corte di Cassazione richiama ben 7 sue pronunce recenti tutte conformi a questa conclusione, ribadendo anche che una società “cliente” è comunque terza rispetto all’organizzazione personale del professionista, e quindi sottolinea che anche una funzione manageriale del professionista nell’ambito della società non costituisce ostacolo al riconoscimento della autonomia delle due posizioni, personale e societario.

Sembra di avvertire un certo senso di fastidio della Suprema Corte che si vede sempre costretta a ribadire postulati e conclusioni che oramai appaiono ovvi, dopo tante sentenze ed ordinanze omogenee: anche la condanna alle spese che segue la soccombenza nella vertenza in commento è di dimensioni superiori rispetto la misura consueta, quasi a voler invitare l’Avvocatura di Stato a meglio valutare le cause da difendere.

Infine un segnale di avvicinamento alla normalità dei tempi: l’istanza di rimborso iniziale proposta dal professionista è del 2018; nell’arco di cinque anni si sono svolti i tre gradi di giudizio e la vertenza è stata risolta: questi sono veramente tempi da giusto processo, e speriamo che non si tratti di un singolo caso ma sia indice di una ripresa di tempi accettabili anche nella giustizia tributaria!

In ogni caso un buon segnale per il nuovo anno che forse potrà essere meno complicato, in attesa della riforma che verrà!

  

Gazzetta Tributaria 138, 18/12/2023

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