18 Dic IL “RITOCCHINO” DIVENTA PIU’ CARO! (Gazzetta Tributaria n.137/2023)
137 – Il nuovo decreto “anticipi” convertito dal Senato restringe la possibilità di beneficio fiscale per le prestazioni di chirurgia estetica.
Un’apposita norma (art.4 ter) del decreto “anticipi”, n. 145/2023, interviene sulla portata dell’applicazione dell’esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica e porterà ad estendere i suoi effetti, per effetto indotto, anche alle imposte dirette, rendendo più oneroso sia direttamente che indirettamente in molti casi l’intervento di chirurgia estetica.
La nuova norma esclude dall’esenzione IVA prevista dall’art.10, n.18 della legge IVA le prestazioni chirurgiche aventi finalità estetica, a meno che tali prestazioni non siano accompagnate da apposita dichiarazione medica, sottoscritta da altro certificatore, che attesti la finalità terapeutica dell’intervento di chirurgia estetica. Quindi le operazioni per la rimozione di traumi, deformazioni da incidente, cicatrici deturpanti ecc. continuano a godere dell’esenzione, mentre potrebbe essere meno agevole trovare un professionista che attesti la finalità terapeutica per le varie operazioni di lifting, che verranno quindi a costare il 22% in più come esborso immediato (applicazione dell’IVA ordinaria).
Appare anche insostenibile, di conseguenza, la detraibilità come onere sanitario (art 15 n.1 c, TUIR) ai fini delle imposte sui redditi del 19% della spesa sostenuta se questa, pur avendo le caratteristiche di intervento chirurgico estetico, non può essere classificato come prestazione avente valenza terapeutica, e quindi il costo dell’intervento, che come abbiamo visto viene gravato di un 22% di IVA in più, non darà neppure luogo alla detrazione sia pure l’anno dopo in sede di dichiarazione IRPEF.
Per ora l’attestazione richiesta dalla legge deve riguardare solo l’esenzione IVA, ma è indubitabile che la portata della certificazione sarà necessaria anche per le imposte dirette.
Queste norme sono applicabili a partire dal 2024, e quindi nella previsione di spesa sanitaria da detto anno l’eventuale intervento di lifting graverà per circa il 40% in più sul bilancio del contribuente; ai fini delle imposte dirette si deve avere riguardo anche all’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che già più volte ha ribadito come l’intervento chirurgico avente esclusivamente finalità estetiche non potesse dare luogo a risparmi fiscali.
Per altro questo è anche l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che addirittura è arrivata a considerare che le “prestazioni che hanno finalità puramente estetiche sono escluse da ogni nozione di carattere medico”
Tempi duri, o comunque più onerosi, quindi, per tanti personaggi che, mitici Dorian Gray dei tempi nostri, si illudevano di fermare il trascorrere del tempo con vari interventi: quanto meno non avranno il beneficio di un contributo fiscale a carico della collettività.
Al Fisco sembra siano più gradevoli le rughe di Rita Levi Montalcini!
Gazzetta Tributaria 137, 18/12/2023
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