FINO A QUANDO…… RIGUARDO I CAPITALI ALL’ESTERO! (Gazzetta Tributaria n.129/2023)

FINO A QUANDO…… RIGUARDO I CAPITALI ALL’ESTERO! (Gazzetta Tributaria n.129/2023)

129 – Una recente pronuncia della Cassazione riporta ai tempi della diffusione della lista Falciani, l’elenco dei conti svizzeri di esponenti finanziari italiani; ma sono passati più di quindici anni!

 

Quando ci interroghiamo sui tempi della giustizia gli esempi di lungaggini tributarie sono all’ordine del giorno.

Ora dedichiamo un’attenzione alla recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 30199 del 31 ottobre 2023 non solo con riguardo ai tempi del processo, ma anche all’oggetto, perché ripropone una stagione che sembrava dimenticata e contiene affermazioni  importanti sulle dimensioni e gli oneri probatori.

Nei primi anni del nuovo millennio un dipendente infedele della banca svizzera HSBC, Hervé Falciani, sottrasse alla banca una lista di correntisti stranieri, con le schede di movimento dei conti, e la diffuse; le amministrazioni di vari Stati da detta lista ricavarono notizie per procedere ad accertamenti fiscali; venne proposta, almeno in Italia la ”volontary disclosure” dal 2014 per consentire ai contribuenti infedeli di limitare i danni ma le conseguenze si sentono ancora (Cicerone diceva “fino a quando….”).

L’ordinanza citata, che si riferisce a questo mondo, da un lato afferma un principio importante: pur in mancanza di prove certe basta un solo indizio, purché grave e preciso, per giustificare e validare un accertamento, superando quindi la portata dell’art.2729 del Codice Civile che richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, consentendo quindi che si possa operare con un solo elemento di prova, anche se il Codice Civile si riferisce ad una pluralità di riscontri.

La Cassazione ribadisce, invece, che in materia tributaria anche una singola presunzione (la lista Falciani non è prova, ma semplice indizio) purché venga considerata grave vale quale supporto ad un accertamento; la validità del fatto indiziario vale anche oltreconfine (la lista è stata pubblicata in Francia) nell’ambito della collaborazione tra le varie amministrazioni per la lotta all’evasione.

Un approccio certamente più pragmatico che formale, giustificato forse dalla necessità di dare un segnale avverso la “moda” dei capitali illecitamente all’estero – ora all’estero viene stabilita la residenza!

E merita attenzione anche la tempistica della pronuncia: stiamo trattando del reddito 2006, e le due sentenze di merito, dal contenuto altalenante (in appello ha vinto il contribuente), si sono svolte sino al 2014: per il giudizio di terzo grado ci sono voluti nove anni in spregio a qualunque affermazione sulla necessità del giusto processo!

Questo vuol dire, indirettamente, che il reddito del 2006 ha avuto la certezza dell’imposizione quasi vent’anni dopo, e non possiamo che raccomandare al prof. Maurizio Leo di tenere conto anche delle esigenze di precisione temporale per la “riforma che verrà!”

 

Gazzetta Tributaria 129, 24/11/2023

 

 

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