27 Lug IL BICCHIERE È MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO? (Gazzetta Tributaria n.82/2023)
82 – Le ordinanze di rinvio della Cassazione possono essere interpretate in modo divergente.
A seconda delle convenienze una stessa pronuncia può essere valutata in modo divergente, e la notizia “strillata” anche su FISCO OGGI potrebbe indurre a conclusioni errate.
Questo è il caso del commento del 26 luglio 2023 su Fisco Oggi che sottolinea come una pronuncia della Suprema Corte dello scorso giugno accolga le tesi dell’Agenzia, mentre in realtà trattandosi di una ordinanza che cassa con rinvio siamo in presenza dell’arbitro che rimette i pugili al centro ring.
L’ordinanza n. 16361 del 08/06/2023 della quinta sezione della Cassazione accogliendo il ricorso dell’Agenzia cassa con rinvio una sentenza della C.T.R. della Puglia, perché si proceda a diversa valutazione della legittimità dell’utilizzo dell’accertamento analitico/induttivo in assenza, per causa di forza maggiore (furto di documenti), delle scritture contabili, del contribuente accertato (insieme con altre considerazioni differenti).
La Cassazione ribadisce che la mancanza delle scritture contabili non rappresenta una esimente per la produzione di prove e documentazione, e da sola non basta per giustificare la mancanza di contabilità, ma la circostanza era stata ritenuta accettabile dai due gradi di giudizio di merito che avevano dato ragione al contribuente.
Non siamo, quindi, in presenza di una vittoria dell’Agenzia come viene sbandierato sulla sua rivista, ma di un invito al giudice del merito a rinnovare la valutazione delle circostanze e delle prove addotte.
Che poi si sottolinei che la mancanza delle scritture contabili per causa di forza maggiore (furto di documenti) non ha valore assoluto di esclusione dall’onere della prova è fatto noto da decenni, e rimane intatta la facoltà del contribuente di dimostrare altrimenti le proprie ragioni, non essendogli precluso il ricorso a mezzi di prova, anche documentale, che dimostrino l’erroneità della ricostruzione induttiva operata dall’Agenzia.
Naturalmente, nella varietà dei comportamenti a seconda dei ruoli svolti si comprende come una sentenza di rinvio (specialmente dopo una doppia conforme nel merito favorevole alla parte privata), possa essere presentata come vittoria dell’Agenzia, ma non è ancora stabilito se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto e ogni interpretazione è legittima.
Se ve ne fosse ancora bisogno, però, viene evidenziato come prevalga nel fornire le notizie, il sostegno di FISCO OGGI al ruolo di parte dell’Agenzia, e non già di indipendenza totale della stessa.
Gazzetta Tributaria 82, 27/07/2023
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