18 Lug DOMANDA DI RIMBORSO E RIFIUTO APRIORISTICO: L’OPPOSTO DELLA COLLABORAZIONE. (Gazzetta Tributaria n.80/2023)
80-Insieme con le affermazioni dei politici, magari contrapposte, la Cassazione afferma il diritto del contribuente a richiedere al Giudice la pronuncia sul diritto al rimborso.
Dopo il richiamo allo scritto del prof. Ragucci citato ieri (errore di battitura, indicato come Ranucci!) due notizia obbligano oggi il vostro commentatore a ritornare sull’argomento dei rapporti tra Cittadino e Fisco.
Da un lato il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione Ernesto Maria Ruffini rilascia dichiarazioni savonarolesche difendendo il ruolo dell’Agenzia che persegue a tutti i costi il recupero delle imposte; dall’altro lato la Corte di Cassazione pubblica l’ordinanza n. 20322 del 14 luglio 2023 che afferma la possibilità di richiedere un rimborso anche se vi è stato, con lo stesso oggetto, un precedente ricorso dichiarato inammissibile.
Due visioni contrapposte: una concezione intimidatoria dell’attività fiscale, con la presunzione di legittimità di tutto quanto effettuato dall’Agenzia, e tralasciamo il fatto che almeno in sede contenziosa circa metà delle volte l’Agenzia non vince; invece dai Supremi Giudici giunge una apertura collaborativa, che ammette la possibilità, meglio la necessità del confronto, nel rispetto delle forme e dei tempi, per consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni.
L’ordinanza della Cassazione è emblematica nella sua lineare motivazione, che riassumiamo in poche parole: per ottenere un rimborso di imposte asseritamente non dovute il contribuente deve richiederlo, e in caso di silenzio così ha generato il rifiuto tacito che costituisce presupposto per il ricorso al giudice tributario … sino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
I Giudici del Supremo Consesso hanno rilevato che se per motivi esclusivamente procedurali un primo ricorso non è stato esaminato perché inammissibile (mancato deposito) il diritto a proporre reclamo non è estinto, se nei limiti temporali della prescrizione, non potendosi richiamare il principio ne bis in idem. Affermazione ovvia, ma che ha visto l’opposizione dell’Agenzia, che per altro aveva vinto in secondo grado, con l’effetto di far pronunciare una cassazione con rinvio della causa che non aveva accolto tale principio.
Ma più che il tecnicismo della pronuncia sorprende, e smentisce la dichiarazione del Direttore Ruffini la tenacia dell’Agenzia nel difendere aprioristicamente il proprio operato, tralasciando quei principi di collaborazione che tante volte vengono evocati ma che di recente abbiamo descritto come l’Araba Fenice Fiscale.
Certamente l’ennesima sanatoria proposta dal ministro Salvini appare quanto meno goffa e intempestiva (non è ancora esaurita quella del 2022!) ma questo non giustifica certe forme di rifiuto aprioristico della collaborazione, perché come sempre la verità non è da una parte sola.
Gazzetta Tributaria 80, 18/07/2023
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