COLLABORAZIONE UNIDIREZIONALE E PENALIZZAZIONE DEL CONTRIBUENTE (Gazzetta Tributaria n.48/2023)

COLLABORAZIONE UNIDIREZIONALE E PENALIZZAZIONE DEL CONTRIBUENTE (Gazzetta Tributaria n.48/2023)

48-La risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione delle disposizioni agevolative sottolinea la disparità di trattamento per situazioni di incolpevole confusione.

 Naturalmente cominciano le incertezze e perplessità sulle forme di applicazione delle norme “agevolative” sulla pace fiscale della legge di bilancio 2023.

Con risposta n. 307 del 27 aprile 2023 l’Agenzia affronta un problema che si presenta per alcuni versi lineare, ma sostanzialmente penalizzante nei confronti del contribuente pur incolpevole.

Un contribuente riceve a novembre 2022 un avviso bonario relativo all’anno 2017, mod. 770/2018 e si rende conto che vi sono incongruenze: tramite CIVIS segnala questo.

In applicazione del principio di autotutela nel gennaio 2023 l’Agenzia procede ad un sgravio parziale e viene rateizzato il residuo importo dovuto.

L’esame del testo letterale della norma “agevolativa”, il comma 155 dell’art.1 della legge 197/2022 prevede che la riduzione delle sanzioni competa ai pagamenti rateali di avvisi bonari che fossero in corso al 31 dicembre 2022, mentre formalmente nel caso descritto la rateizzazione è iniziata solo a febbraio 2023, dopo il parziale sgravio in autotutela e dopo, quindi, che il contribuente aveva dovuto agire per salvaguardare i propri interessi.

L’Agenzia, con la riposta citata, nega l’applicazione della norma agevolativa nella considerazione meramente formale che alla data limite del 31 dicembre 2022 non era in corso alcuna rateizzazione.

Quindi il fatto che l’avviso bonario emesso fosse viziato da errore, che questo sia stato corretto in autotutela non rileva. Ma il contribuente viene penalizzato dal comportamento dell’Agenzia; se non si fosse accorto dell’errore avrebbe potuto godere dell’abbuono delle sanzioni e della maggior rateizzazione, mentre lo sgravio in autotutela (errore dell’emittente) lo penalizza con la esclusione dai benefici.

L’art.8 dello Statuto del Contribuente afferma che questi non deve essere inciso dei costi di eventuali azioni necessarie per non pagare un tributo che non risulti dovuto; anche in questo caso la richiesta di somme non dovute finisce per penalizzare solo il contribuente, violando anche la sostanza della norma dello Statuto.

Forse il principio di collaborazione potrebbe trovare una migliore applicazione!

Gazzetta Tributaria 48, 28/04/2023

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