14 Feb A FORZA DI RIPETERE……MAGARI SI CONCLUDE! (Gazzetta Tributaria n.23/2023)
23 – Rottamazione e stralcio sono istituti che vengono riproposti da anni nel panorama tributario della riscossione: allora forse qualche cosa non va!
Anche la legge di bilancio 2023 (L.197/2022) presenta nuove aperture in relazione alla possibilità di rottamare i carichi esattoriali o di godere dello stralcio di talune poste, nel primo caso non versando sanzioni e interessi e nel secondo caso senza alcun esborso.
Ora soffermiamo l’attenzione, lasciando a successivi approfondimenti l’esame delle particolarità tecniche, sulla periodicità degli interventi “straordinari” in materia di riscossione, dato che se una situazione si ripresenta simile per quattro volte in cinque anni è difficile credere alla straordinarietà.
Questa è la condizione della rottamazione (quater) delle cartelle di pagamento dato che questa rottamazione segue quelle già emanate con la legge di bilancio 2017; poi con la legge di bilancio 2018 e infine con quella collegata alla legge di bilancio 2019.
La successione dei “perdoni” si è fermata solamente perché l’emergenza COVID ha sostanzialmente sospeso l’iscrizione a ruolo e la riscossione negli anni 2020 2021, ed ecco che non appena la macchina ricomincia a funzionare interviene una nuova rottamazione, che per espressa formulazione legislativa può ricomprendere anche le precedenti situazioni non completamente adempiute i cui benefici sarebbero invece decaduti.
Nuova vita ai recuperati 2023, con abbuono di sanzioni e interessi e dilazione in cinque anni.
Lo stralcio (ter) delle cartelle di importo inferiore a mille euro segue a ruota la rottamazione ma è un anno indietro.
Dal 2019 vi sono state solo due interventi in tal senso, e questo è il terzo; essendo buon ultimo il provvedimento della legge di bilancio 2023 espressamente sottolinea che lo stralcio si applica anche alle precedenti cartelle che a seguito di eventuali pagamenti sono finite sotto soglia (mille euro tutto compreso).
In questo caso è ancora più sorprendente che una legge disponga che senza alcuna attività del contribuente il debito di importo limitato e fermo da anni venga cancellato.
Una caccia al buonismo, o alla ripulitura dei conti che pone un paio di serie valutazioni.
Da un lato sembra di rileggere le pagine del Manzoni che nei Promessi Sposi ricordava come le famose grida durante la peste (le grida manzoniane) che comminavano pene stratosferiche ai rei caddero completamente nel nulla in quanto non potevano essere applicate stante la sproporzione tra reato e pena; dall’altro lato deve essere considerato come l’economia italiana sia anche basata su ipotesi “impossibili” perché se decine di milioni di euro di entrate tributarie sono dichiarate automaticamente inesigibili sembra un balletto rituale in cui certi movimenti vengono compiuti per tradizione ma non ci crede nessuno.
Anche l’esattore, nonostante gli strumenti di cui si serve, gode di scarsa credibilità, perché ci si aspetta che ogni anno arrivi un provvedimento laterale di scrematura dei residui dovuti; pensare di pagare le imposte, che è un dovere civico e un caposaldo della democrazia, assomiglia a una finzione, perché dopo poco quel debito, almeno in parte, svanisce.
Inoltre la preoccupazione è anche quella di mettere la riscossione, inefficiente, al riparo da sanzioni e oneri di competenza della Corte dei Conti, cancellando per legge quel carico che per varie ragioni non viene azionato.
Nella riforma che verrà, speriamo che vi sia una ripresa di serietà tra il debito tributario, che deve essere onorato, e la misura del prelievo, che deve essere compatibile, il tutto con una auspicata dose di certezza!
Gazzetta Tributaria 23, 13/02/2023
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