04 Gen CONTENZIOSO TRIBUTARIO: LA NUOVA FINANZIARIA PREMIA I CONTRIBUENTI. (Gazzetta Tributaria n.111/2022)
111 – La Finanziaria 2023 contiene numerose (e confuse) norme che spingono verso una definizione agevolata delle liti pendenti.
E’ noto che nel panorama della giustizia italiana il contenzioso tributario occupa uno spazio spropositato, e da oltre dieci anni si inseguono norme e suggerimenti per sfoltire le vertenze e per indurre i contribuenti alla definizione.
Questa esigenza è certamente presente nella legge n.197/2022 (legge di bilancio) se solo si pensi che nella forma definitiva della legge – che per tecnica parlamentare si riduce ad un articolo unico diviso in svariati commi – su circa 900 commi che riguardano gli argomenti più svariati circa un centinaio sono dedicati alla definizione di controversie e liti potenziali o instaurate!
Questo da un lato significa che l’Amministrazione non è così sicura di operare sempre nel giusto (ed infatti le statistiche sulle vertenze dicono che ha pienamente ragione solo nella metà dei casi) e che in presenza di una contestazione dell’Agenzia spesso il ricorso, anche con i costi di difesa, è conveniente.
L’interesse a indurre il contribuente alla definizione traspare anche da talune approssimazioni procedurali che cercano di ampliare, anche oltre il formalmente codificato, il novero delle vertenze raggiungibili: per esempio si considera controversia perdente anche quella instaurata dalla semplice notifica del ricorso, senza l’iscrizione a ruolo, e taluni commentatori sono giunti a sostenere che anche un ricorso tardivo, purchè non ancora dichiarato inammissibile, costituisce controversia pendente!
E’ certamente onere del difensore valutare con attenzione la convenienza a definire l’eventuale vertenza, che potrebbe essere in genere condivisa anche se talune norme appaiono sorprendenti: il comma 190, per esempio, prevede che in caso l’Agenzia sia risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito e la vertenza penda in Cassazione la controversia può essere definita con il pagamento del 5% del valore della lite, anche se magari il contribuente non si è costituito! Quindi quel contribuente che ha vinto nel merito, e probabilmente ha diritto anche alla rifusione delle spese di lite, dovrebbe rinunciare a queste spese (la definizione “annulla” le precedenti sentenze) e comunque ad una vertenza in cui potrebbe non essere formalmente parte e pagare una parte di imposta! Difficile vedere il vantaggio!
Molto più convenienti sono le possibilità di definizione relative ai vari gradi di giudizio, con sconti modulati sull’imponibile a seconda delle posizioni, e sempre con annullamento di sanzioni e interessi, mentre non sono previste riduzioni per la definizione di avvisi bonari, accertamenti ed atti di liquidazione dell’imposta, se non per le sanzioni che comunque non vengono annullate.
Come indicavamo, sembra che al contribuente litigioso sia riconosciuto un vantaggio perché ha trascinato l’Agenzia davanti ai giudici! (oppure controparte sa di non avere proprio tutte le ragioni!)
Gazzetta Tributaria 111, 04/01/2023
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