TREGUA FISCALE E ASCOLTO DEL CONTRIBUENTE (Gazzetta Tributaria n.109/2022)

TREGUA FISCALE E ASCOLTO DEL CONTRIBUENTE (Gazzetta Tributaria n.109/2022)

109 – Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ritorna sulla annosa questione del diritto al contraddittorio preventivo e della sua necessità.

 

Uno dei temi più usati e ricorrenti nella discussione generale sulla Finanziaria 2023, e in genere sul cattivo rapporto con l’Agenzia delle Entrate è la affermata necessità di creare un valido contraddittorio tra Amministrazione e Cittadino, oggi pressochè latitante e reietto.

Di questo si cominciò a parlare in preparazione della riforma Vanoni (anni ’50) e tale argomento ritorna con frequenza variabile ma assidua sino ai giorni nostri, nonostante siano passati più di 70 anni.

Ricordiamo che la legge 212/2000, che ha oramai 22 anni, – lo Statuto del Contribuente – codificò tale principio sia nell’art.10 che nell’art.12, c.7, e la pronuncia della Cassazione n. 37234 del 20 dicembre 2022 che commentiamo ne fa una approfondita disanima con ricchezza di richiami.

Sembra un altro scenario ma in paesi a noi vicini, Svizzera, Austria e Germania le verifiche fiscali vengono preannunciate, con indicazione preventiva degli argomenti da approfondire, e infatti in questi paesi in contenzioso tributario è pressochè inesistente perché quasi tutto viene definito da accordo.

Purtroppo nel nostro paese, invece, il clima di sospetto – il contribuente è un potenziale evasore e bisogna sorprenderlo con le mani nel fatto! – e l’alone di sentore corruttivo che accompagna tutti gli accordi sull’imposizione, il vecchio concordato, rendono impervio il cammino verso una fattiva collaborazione.

La Suprema Corte, con l’ordinanza ”natalizia” indicata, ha ribadito perentoriamente che il contraddittorio preventivo è un obbligo (voluto anche dalle norme UE) per i tributi armonizzati (IVA) e invece deve essere esperito per i tributi non armonizzati solo se espressamente previsto dalle norme specifiche.

Quindi in materia di IVA la mancanza dell’ascolto preventivo del contribuente invalida a priori l’eventuale accertamento, mentre sulle imposte dirette l’obbligo deve essere codificato (eppure sarebbe molto utile, in ogni caso, ascoltare le parti prima di formulare qualunque rettifica!).

La pronuncia 34723 citata presenta anche una interessante precisazione: è vero che l’eccezione di obbligo di contraddittorio deve essere fondata su situazioni riscontrabili, e non meramente pretestuose, ma secondo lo “Statuto del Contribuente” la c.d. prova di resistenza delle argomentazioni della parte privata può anche essere superflua quando le circostanze temporali avrebbero consentito un normale contradditorio e questo è stato disatteso.

In sostanza dalle pagine della Cassazione viene un palese invito all’Amministrazione di attivare il contraddittorio, anche perché spesso la realtà dei fatti dimostra che solo con un dialogo efficace anche l’istituto dell’autotutela acquista contenuto e praticabilità.

Se l’Agenzia non conosce tutti i fatti non si può pretendere che corregga quanto promanato, e se non vi è dialogo con la parte privata non è possibile giungere alla conoscenza dei fatti!

Non possiamo che auspicare che la necessità di un nuovo (!) rapporto tra Amministrazione e Contribuente che viene avanzata dal più parti e che dovrebbe costituire la premessa necessaria alla riforma del Fisco tenga anche conto della indispensabile approfondimento del dialogo tra le parti.

Gazzetta Tributaria 109, 28/12/2022

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