TASSAZIONE DELLE MANCE – NIENTE DI NUOVO? (Gazzetta Tributaria n.100/2022)

TASSAZIONE DELLE MANCE – NIENTE DI NUOVO? (Gazzetta Tributaria n.100/2022)

100-Tra le tante proposte di modifica nella finanziaria vengono considerate anche le mance nei pubblici esercizi.

 

Si avvicinano le feste e vi è maggiore propensione ad uscire a cena o a trascorrere giornate di ferie fuori casa in alberghi o altre strutture.

Queste sono le occasioni in cui, tradizionalmente, viene lasciata una mancia a chi ci ha assistito (portiere d’albergo o cameriere al tavolo, per esempio).

Vi è sempre stato una sorta di silenzio complice in ordine al trattamento fiscale delle somme a questo titolo percepite, anche se la legislazione e la giurisprudenza sono abbastanza puntuali e concordi in materia: anche le mance percepite dai dipendenti sono componenti della retribuzione e in quanto tali vanno tassate.

Vi è un precedente espresso, esistente da oltre trent’anni ma genericamente ignorato dai più, ed è contenuto nell’art. 51 TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendete) che alla lettera i) tratta dell’imposizione delle mance percepite dagli impiegati delle case da gioco, dichiarandole imponibili in modo ordinario sia pure con una riduzione forfettaria dell’ammontare.

E’ poi intervenuta, di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n.26510 del 30/09/2021 confermando l’imponibilità delle mance quale componente del reddito di lavoro dipendente (si trattava di un portiere d’albergo che aveva percepito oltre 70mila euro di mance in un anno).

 

La diffusione dei mezzi elettronici di pagamento certamente interferisce con la problematica della corresponsione delle mance, dato che in caso di pagamento elettronico la liberalità dovrà essere incassata dall’esercente insieme con il conto e corrisposta al destinatario; la regolamentazione favorevole della situazione potrebbe agevolare sia il dipendente che il datore di lavoro.

In questo senso non si può che plaudire alla proposta del Governo che all’art.14 del disegno di legge “finanziaria 2023” prevede una tassazione fissa con imposta sostitutiva del 5% per le liberalità (anche se la limitazione a soggetti beneficiari con reddito non superiore a €50mila l’anno appare discriminante).

Si tratta di un’altra super flat tax volta a semplificare il panorama del nostro complesso mondo fiscale, ed alla fine gli unici “penalizzati” saranno gli esercenti che dovranno tenere la contabilità delle mance, operare la ritenuta, procedere al versamento, diverso dalle altre ritenute sul reddito, e dichiarare la mancia nella certificazione.

Un trattamento tutto sommato più favorevole di quello dei croupiers delle case da gioco, che scontano una imposizione progressiva!

Segno che la tassazione forfettizzata  e semplificata avanza, a discapito della progressività del sistema come voluta dall’art.53 della Costituzione1

 

 

Gazzetta Tributaria 100, 30/11/2022

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