DUE CUORI E UNA CAPANNA: PROBLEMATICHE FISCALI DELLE UNIONI CIVILI (Gazzetta Tributaria n.98, 28/11/2022)

DUE CUORI E UNA CAPANNA: PROBLEMATICHE FISCALI DELLE UNIONI CIVILI (Gazzetta Tributaria n.98, 28/11/2022)

98-L’Agenzia delle Entrate dichiara applicabili anche alle unioni civili di cui alla legge 76/2016 le agevolazioni tributarie per lo scioglimenti del rapporto di coppia.

 

E’ ben noto che vi sono norme fiscali agevolative per regolare gli atti ed i trasferimenti necessari per attuare lo scioglimento del matrimonio, o la cessazione dei suoi effetti civili (c.d. divorzio).

Nel tempo le norme agevolative, l’art.19 della legge 74/1987, sono state dichiarate applicabili anche alla cessazione delle unioni civili tra persone di sesso diverso, e tale estensione è stata confermata in talune pronuncia della Corte Costituzionale che non ha ritenuto legittima la limitazione al “matrimonio” come inteso nel Codice Civile del 1942.

E’ intervenuta poi la legge n.76 del 2016 che ha espressamente regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, e al suo art. 20 specifica che ogni qualvolta nelle leggi o disposizioni si usa il termine “coniugi” si deve intendere la disposizione applicabile anche alle unioni civili, pur se dello stesso sesso.

Alla luce di tale norma, su istanza di un notaio che doveva rogare i trasferimenti immobiliari tra ex partecipanti ad una unione civile che stavano regolando giudizialmente la cessazione del rapporto, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.573/del 24 novembre 2022 ha confermato l’applicazione delle norme agevolative anche a tale fattispecie.

 

 

Il requisito per godere dell’esenzione dall’imposta di bollo, registro e ipocatastali nei trasferimenti di porzioni immobiliari a seguito di cessazione per via giudiziale di unioni civili è legato al fatto che l’unione sia stata a suo tempo formalizzata nei registri dello stato civile e che la cessazione avvenga per via giudiziale, perché nel caso di accordo consensuale di separazione con atto redatto davanti al sindaco non possono esservi patti di trasferimento patrimoniale.

La mutata sensibilità della società verso le diverse forme di relazione tra le persone trova quindi una sponda di equivalenza nell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che si svincola dalla limitazione del termine formale ”matrimonio” e “coniugi” per accumunare sotto lo stesso trattamenti fiscale gli atti posti in essere da famiglie tradizionali, civili o mono-genere.

Forse un campo in cui ancora vi sono significative differenze nei diritti ed oneri tra le parti, unite da vincolo matrimoniale o civile, è quello ereditario, ma non è da escludere che presto vedremo disposizioni innovative anche in tale settore.

 

 

Gazzetta tributaria 98, 28/11/2022

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