14 Nov SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: REPETITA NON IUVANT! (Gazzetta Tributaria n.94, 2022)
94-La Corte di Cassazione torna a ribadire come le spese per sponsorizzazioni siano sempre inerenti l’attività d’impresa, salvo prova contraria.
Sono vent’anni che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, con l’art. 90 della legge 289/2002, una presunzione relativa di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute dalle imprese nei confronti di strutture sportive dilettantistiche, e sono vent’anni che l’Agenzia delle Entrate non vuole sentire ragioni e pretende di escludere la deducibilità di tali oneri.
La nostra Gazzetta tributaria si è occupata più volte di questo argomento, che coinvolge tanti contribuenti (da ultimo Gazzetta n. 51/2022 con richiami) e torna ora sul tema perché è stata pubblicata l’ordinanza n. 32592 del 4 novembre 2022 della Suprema Corte di Cassazione che ribadisce, con ricchezza di citazione di precedenti tutti conformi, la legittimità della deduzione della spesa per sponsorizzazione sportiva nei confronti dello sport dilettantistico.
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione, pur essendo soccombente nei due gradi di merito, ripetendo il motivo della mancanza di inerenza, principio che la stessa legge dichiara esistente in modo aprioristico nel rapporto tra spendita dell’immagine dell’impresa nelle competizioni sportive (tipicamente la cartellonistica), e presenza nelle manifestazioni.
Sembra un ritornello fuori da tempo: secondo l’Agenzia il contribuente deve dimostrare il beneficio che ha ricevuto dalla sponsorizzazione, e si deve valutarne la congruità
La dottrina, e la giurisprudenza, sono conformi nel ritenere che una volta dimostrata la certezza dell’intervento e la regolarità del pagamento non può, e non deve essere richiesta, alcuna dimostrazione sull’effettiva utilità conseguita; la stessa Corte di Cassazione nella ordinanza citata ricorda “il controllo del fisco sull’inerenza dei costi d’impresa, ai fini della loro deducibilità non può interferire nel campo delle scelte imprenditoriali” confermando pertanto l’impianto della presunzione di deducibilità che la legge 289/2002 attribuisce alle sponsorizzazioni per lo sport dilettantistico.
Evidentemente nel campo tributario non si può estendere il motto latino Repetita Iuvant perché sono vent’anni che la giurisprudenza afferma quello che l’Agenzia rifiuta.
L’ordinanza in oggetto presenta anche una particolarità insolita: i contribuenti, persone fisiche, erano ammessi al gratuito patrocinio; l’Agenzia delle Entrate, soccombente è stata condannata a pagare le spese di lite…allo STATO, dato appunto il gratuito patrocinio; in sostanza l’onere si sposta da una tasca all’altra dello stesso pantalone!
Gazzetta Tributaria 94,14/11/2022
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