24 Ott SCHERZETTO …FISCALE (Gazzetta Tributaria n.88/2022)
88-Anche l’Agenzia celebra a suo modo Halloween
La moda tipicamente statunitense della Festa dei Santi, delle streghe e della richiesta “dolcetto o scherzetto” (Trick o Treak per gli anglofoni) ha contagiato anche l’Agenzia delle Entrate che con la risposta 523 del 21 ottobre 2022 ha ritenuto di intervenire sulla collocazione IVA del commercio di zucche, il simbolo di Halloween, con una soluzione che, è facile prevedere, sarà foriera di notevoli complicazioni.
Premettiamo per rinfrescare la memoria che la cessione, in genere, di alimenti vegetali per consumo alimentare di base è soggetta ad IVA 4%, mentre nella considerazione comune la cessione di altri prodotti vegetali (complementi di alimentazione, piante e fiori ecc.) è soggetta ad IVA 10%.
Il successo della festa di Halloween ha indotto ad accendere i riflettori sul mercato delle zucche, indispensabile componente della festa, sia essa intera, tagliata e svuotata, consumata come zuppa o oggetto di scampagnate di raccolta!
Sono stati interessati anche i laboratori delle Dogane per formulare pareri sulla collocazione, nelle varie tabelle, delle diverse tipologie di zucche, anche in relazione alle diverse famiglie vegetali di appartenenza.
Una società di commercializzazione di tali ortaggi (perché ci ostiniamo a chiamarli così!), dopo il parere dei tecnici, ha chiesto conferma all’Agenzia Entrate della correttezza di assoggettare a IVA 4% la commercializzazione delle “zucche di Halloween” altrimenti usate per il consumo umano; applicazione dell’IVA 10% per gli altri ortaggi non commestibili per l’uomo, perché di cattivo sapore o tossiche (magari utilizzati nell’allevamento di animali).
L’Agenzia, con un articolato parere di cinque pagine arriva ad affermare che l’assoggettamento ad IVA ridotta non dipende dall’utilizzo (ornamentale o meno) dell’ortaggio ma dalla sua natura, per cui le zucche ornamentali non commestibili escono dal novero dei prodotti agricoli soggetti ad IVA 10% e divengono beni “ordinari” con aliquota piena.
La differenza è ben rilevante, oltre cinque volte il carico tributario agevolato, e oltre il doppio di quello “ordinario” e soprattutto la collocazione di talune zucche al di fuori dei prodotti agricoli suscita perplessità: che dire allora dei mandarini amari che decorano tanti balconi e terrazze, o dei fiori che possono essere consumati come alimenti?
Andando avanti di questo passo verrà anche il dubbio sull’aliquota IVA da applicare a prodotti agricoli buoni o cattivi dato che certamente per la maggior parte dei bimbi gli spinaci non sono commestibili ma lo divengono quando saranno adulti!
A parte le facili ironie, nonostante l’Agenzia ricordi che per costante insegnamento della Corte di Giustizia UE l’utilizzo di aliquote IVA ridotte costituisce un’eccezione all’aliquota ordinaria e pertanto il loro impiego deve essere oggetto di applicazione restrittiva temiamo che in questo caso lo “scherzetto” abbia avuto il sopravvento e tanti operatori non saranno certamente felici di festeggiare Halloween!
Gazzetta Tributaria 88, 24/10/2022
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