TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE ……L’IMU! (Gazzetta Tributaria n.86/2022)

TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE ……L’IMU! (Gazzetta Tributaria n.86/2022)

86-La Corte Costituzionale è intervenuta con decisione sul problema della discriminazione IMU per i coniugi residenti in immobili diversi, annullando i divieti alla doppia esenzione.

 

In piazza del Quirinale Roma, alla destra del palazzo della Presidenza della Repubblica un edificio storico, dalla bellezza sobria, ospita la Corte Costituzionale, il “Giudice delle Leggi” che tante volte interviene anche nella nostra vita quotidiana.

Su remissione da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la Corte, questa volta, si è occupata di IMU e ha ritenuto il problema tanto importante da autoinvestirsi della problematica più ampia con una ordinanza interna; l’atto  ha affrontato le varie ipotesi dell’assoggettamento a IMU delle diverse residenze dei coniugi e dalla esenzione “prima casa”.

La sentenza che è scaturita (n. 209 del 13 ottobre 2022) ha annullato, per violazione delle norme costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, tutti i divieti mano a mano formulati del legislatore per circoscrivere e limitare ad un solo immobile l’esenzione da IMU, nel caso i coniugi avessero residenze e indirizzi differenti.

Quindi ciascun possessore di immobili che vi abbia la propria effettiva residenza godrà dell’esenzione IMU anche se il coniuge, a suo volta, gode di una diversa esenzione in relazione alla propria residenza, nello stesso comune o altrove in Italia.

 

A scanso di equivoci precisiamo che stiamo trattando di residenze effettive, e non già di semplici escamotage per ridurre canoni e imposte, come richiama anche la stessa sentenza invitando i Comuni a procedere alle necessarie verifiche.

Interessante è il principio di equità che ha ispirato la Corte: con le norme esistenti le famiglie, e le unioni civili, erano penalizzate rispetto alle convivenze di fatto (la sentenza dice anche rispetto ai singoli, ma non si vede come un singolo possa avere residenza in due immobili!)  e quindi sono state abolite le limitazioni introdotte a partire dal 2011 per l’esenzione IMU sulla “abitazione principale”.

Interessante è anche notare come più volte la sentenza consideri da un lato le famiglie e unioni civili, entrambe meritevoli della stessa tutela, e dall’altra il resto delle convivenze e unioni di fatto, con il che vengono fugati i dubbi sulla efficacia delle unioni civili anche ai fini fiscali, successori e simili.

Ora che fare?

Certamente andranno riviste tutte le posizioni in essere, in cui effettivamente la residenza dei due coniugi era differente ma l’imposta unitaria, ed è possibile chiedere il rimborso di quanto versato nei cinque anni antecedenti.

Possono essere dimensioni di credito non indifferenti per azionare le quali siamo perfettamente attrezzati; in ogni caso sarà opportuno rivedere l’acconto IMU di dicembre!  

C’è voluta la Corte Costituzionale per affermare, di nuovo, che tutti i cittadini, coniugati o no, sono uguali davanti alla legge! (infatti la prima norma citata è l’art.3 della Costituzione)

 

 

Gazzetta Tributaria 86, 17/10/2022

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