TERMINI DI ACCERTAMENTO E VOLONTA’ DI COLLABORAZIONE (Gazzetta Tributaria n75/2022)

TERMINI DI ACCERTAMENTO E VOLONTA’ DI COLLABORAZIONE (Gazzetta Tributaria n75/2022)

75-La Suprema Corte respinge la chiusura dell’Agenzia all’applicazione dello Statuto del Contribuente.

 

 

Anche la Corte di Cassazione torna a ribadire, con una asciutta ordinanza (n. 25386 del 26 agosto 2022) l’obbligo generalizzato di tendere verso ipotesi collaborative nel rapporto tra Amministrazione e Contribuente, che trova espressione oltre che nella norma generale dell’art. 10, anche nell’art. 12 c. 7 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) che impone l’emissione dell’accertamento dopo sessanta giorni dall’accesso presso il contribuente per una verifica.

Dimostrando una recalcitrante volontà di limitare l’applicazione della sospensione suddetta l’Agenzia ricorre in Cassazione perché la C.T.R. Emiliana aveva riconosciuta l’efficacia del periodo di comporto di sessanta giorni anche in caso di un accesso per acquisizione di documenti, concluso con un verbale negativo.

La Corte ha dovuto ribadire che il riferimento nell’art.12 a “accessi, ispezioni, verifiche” ha efficacia generale e pertanto il divieto di emettere accertamenti nei 60 giorni dalla chiusura del verbale non può trovare limitazione nella circostanza che non si era in presenza di una verifica generale ma solo di un accesso mirato.

La Corte ha voluto sottolineare come la formulazione dell’art.12 sia nell’ottica “dell’evoluzione del sistema tributario verso moduli partecipativi, in cui le situazioni oggettive dell’erario possono esaurirsi nell’esercizio imparziale di un potere”.

 

 

 

Non possiamo che ribadire come anche la Suprema Corte pretenda un comportamento coerente con le norme da parte dell’Agenzia, senza quei comportamenti da “Marchese del Grillo” che avevamo già stigmatizzato; la recente riforma di alcune norme del processo tributario volge verso la conferma di questa necessità collaborativa, ricordando all’Agenzia il tassativo onere della prova nelle rettifiche proposte.

Nella sentenza citata la difesa dell’Agenzia era solo basata sull’affermazione che in caso di accesso mirato non vi erano garanzie per il contribuente, mentre queste potevano riguardare solo una verifica generale.

E pensare che tra i provvedimenti dell’estate vi è anche l’obbligo da parte dell’Agenzia di informare il contribuente della chiusura negativa di una verifica – il legislatore spinge verso una vera collaborazione, ma le resistenze dell’Agenzia sono dure a sgretolarsi!

La sentenza commentata condanna anche l’Agenzia a risarcire una somma non esigua di spese legali; forse la condanna alle spese potrà attenere quella modifica di indirizzo che evidentemente l’animus dell’avere ragione a tutti i costi non consente di applicare autonomamente.

 

Gazzetta 75, 02/09/2022

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