IRAP NUOVE PUNTATA: ANCHE LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NON CONTA! (Gazzetta tributaria n.64/2022)

IRAP NUOVE PUNTATA: ANCHE LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NON CONTA! (Gazzetta tributaria n.64/2022)

64-Una recentissima pronuncia della Suprema Corte vibra una picconata determinante alla costruzione presuntiva di organizzazione che sostiene sempre l’Agenzia per negare i rimborsi.

 

Quasi un disco rotto la ripetizione dei presupposti per l’esclusione da IRAP dei redditi di lavoro autonomo: mancanza di rilevante, autonoma organizzazione, mancanza di collaboratori salvo per l’eventuale segretaria addetta a funzioni non qualificate.

Di queste circostanze sono ricche tutte le sentenze che nel tempo sempre più frequenti hanno escluso da IRAP la maggior parte delle attività professionali svolte sostanzialmente da singoli, tanto da arrivare a far si che anche il legislatore prendesse atto di questa circostanza e con la modifica legislativa del 2022 escludesse alla base da imposizione le attività individuali (Gazzette n. 1, 9, 17, 25 del 2022)

Ora una nuova, recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, n.21357 del 06/07/2022, ha aggiunto un particolare determinante ad una costruzione oramai consueta: anche la presenza della collaborazione di un professionista qualificato, purché non continuativa, non rappresenta un ostacolo alla esclusione da IRAP del reddito del contribuente.

Descriviamo la situazione come si evince dal testo dell’ordinanza: un medico svolge l’attività di medico del lavoro visitando presso le aziende i lavoratori, inviandoli ad ambulatori e laboratori, visitando presso strutture terze a volte accompagnato da un medico oculista a cui versa “modesti compensi”.

Anche se la prestazione professionale è unitaria – il medico del lavoro svolge la sua attività e per quanto necessario remunera l’oculista – la Cassazione sottolinea come “il rapporto che si è costituito è …. di collaborazione paritaria tecnico professionale e non certo impostato nel senso che l’oculista riceva ordini o direttive o sia comunque inserito in una organizzazione creata dal contribuente”

Quindi il collaboratore professionale, purché operi in regime di autonomia, non costituisce organizzazione e il titolare del rapporto, nel nostro caso il medico del lavoro, anche se nella prestazione fatturata comprenderà, in chiaro o implicitamente, l’opera del collega, non è soggetto IRAP e se vi è stato versamento avrà diritto al rimborso.

L’Agenzia delle Entrate che si opponeva al rimborso sulla base della presenza di una collaborazione qualificata è stata condannata anche alla rifusione delle spese di causa.

 

Anche se a volte abbiamo assistito a cambiamenti di interpretazioni sorprendenti la pronuncia in commento va nel filone della progressiva erosione della base imponibile IRAP riferita alle prestazioni professionali, e deve essere attentamente soppesata per eventualmente ricomprendere in azioni di rimborso versamenti prudenziali effettuati in situazioni dubbie.

Ricordiamo che i versamenti dalla seconda metà del 2018 possono essere validamente contestati.

 

 

Gazzetta 63, 11/07/2022

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