13 Mag DUE PESI E DUE MISURE (Gazzetta Tributaria 47/2022)
47 – Anche la Corte di Cassazione si confonde, e si sbilancia, forse un po’ troppo, verso il Fisco.
Lo spauracchio peggiore per i contribuenti incapienti è quello di essere inseguiti dall’Agenzia della Riscossione (ex Esattoria) che “adesso mi portano via la casa!” semplificando con questa frase l’attività di recupero dell’Agenzia che sulla base dei ruoli può iscrivere ipoteca, promuovere la vendita del bene e incassare il prezzo ricavato dall’asta a deconto del debito tributario; dato che siamo in presenza di una attività di recupero che l’Agenzia Riscossione svolge nell’interesse pubblico una specifica norma nel testo delle agevolazioni tributarie (D.P.R.602/73, testo cinquantennale che in parte ancora sopravvive) stabilisce che le iscrizioni e cancellazioni di queste ipoteche, richieste dal Concessionario (il testo non è aggiornato) sono effettuate in esenzione di ogni tributo e diritto.
Ricordiamo per inciso che nel nostro ordinamento è vigente una imposta ipotecaria che tassa sia l’iscrizione che la cancellazione di un’ipoteca (D.Lgs. 31/10/1990 n. 347).
Un signore si è aggiudicato ad un’asta esattoriale un immobile, il giudice dell’esecuzione ha ordinato, dopo il pagamento del prezzo, di cancellare le ipoteche che l’Agenzia Riscossione aveva iscritto e questo è avvenuto in esenzione d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, invece, ha emesso avviso di rettifica sottoponendo a tassazione la cancellazione delle ipoteche ex esattoriali perché richieste dall’Associazione Notai Liguri e non direttamente dall’Agenzia Riscossione.
Incredibilmente su ricorso dell’Agenzia che aveva perso nei gradi di merito la Corte di Cassazione, con la ordinanza 14043 del 04/05/2022 ha dato ragione a questa affermando che una norma agevolativa deve essere interpretata solo in senso strettamente formale ed è inapplicabile ogni ipotesi di interpretazione analogica: quindi se la norma agevolativa recita che l’agevolazione spetta all’Agenzia Riscossione che richiede le formalità, se queste vengono richieste da altri decade il beneficio dell’esenzione.
La pronuncia è assolutamente squilibrata e ingiustificata, privilegiando il nomen del richiedente rispetto alla sostanza (era un ipoteca a garanzia del credito statale per tributi! chiunque chieda la cancellazione) e forse questo è risuonato all’orecchio dei Giudici di palazzo Giustiniani perché la sentenza, che accoglie il ricorso dell’Agenzia non ha il coraggio di chiudere anche con le spese la controversia ma rinvia alla Commissione Regionale della Liguria per la rinnovazione del giudizio.
Forse c’è ancora tempo per un ravvedimento, perché altrimenti resta definita questa incredibile pronuncia che cristallizza il principio dei due pesi e due misure.
Gazzetta 47, 13/05/2022
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