12 Mag PARTECIPAZIONE ALLA VERIFICA E NECESSITA’ DI CONTESTAZIONI (Gazzetta Tributaria 46/2022)
46 – Dichiarazioni a verbale: importanza delle espressioni di rifiuto delle risultanze proposte.
All’inizio del 2021 (Gazzetta tributaria n.4/2021) commentavamo il peso che viene attribuito alle affermazioni che il contribuente rende in sede di verbale di contestazione.
Anche dopo un anno la Corte di Cassazione torna sull’argomento con la sentenza n.14889 del 11/05/2022 che potrebbe rappresentare una sorta di riassunto del comportamento che dovrebbe tenere il contribuente durante una verifica.
Il punto fondamentale è rappresentato dalla partecipazione critica del contribuente alle operazioni di verifica ed alla mancanza di espresse contestazioni alle varie conclusioni qui giungono i verificatori, quali stima del ricarico medio, valutazione per classi omogenee, rappresentatività del campione di fatture esaminato ecc.; in questo caso la Cassazione ribadisce, con la sentenza indicata, il principio già noto che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni …….. pur in mancanza di un’approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati.
Aggiunge però, ed ecco la novità della sentenza, che “la partecipazione del contribuente deve essere effettiva…………..ne consegue che la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati.”
Tutto quanto sopra esposto, evidentemente, deve risultare dalle dichiarazioni rese nel processo verbale, e viene qui ripetuta la raccomandazione che nello stesso verbale vengano sempre inserite le contestazioni alla metodologia seguita ed alle risultanze delle operazioni.
Altrimenti, ed è il caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza indicata, non è legittimo contestare a posteriori le risultanze di un processo di quantificazione che si è svolto con la collaborazione o non contestazione espressa della parte privata.
La mancanza di espressioni di dissenso nel verbale sottolinea il carattere confessorio delle operazioni svolte senza contestazione palese e la valenza probatoria del P.V.C., rendendo spesso impossibile una proficua difesa successiva.
Più che un “bel tacer” (Gazzetta 4/21) nel processo tributario è importante, come ribadisce anche ora la Cassazione, che risulti il dissenso espresso, magari aggiungendo nelle dichiarazioni a verbale che devono essere riportate, che le operazioni di verifica sono state svolte senza la collaborazione attiva della parte.
Il principio della effettiva partecipazione del contribuente, come recita la sentenza, rappresenta forse un invito a esplicitare quanto svolto nei rispettivi ruoli durante la verifica e non dobbiamo tralasciare l’invito a manifestarlo apertamente, anche perché l’eventuale opposizione alle risultanze solo in sede di giudizio (che normalmente segue di almeno due anni la verifica) apparrebbe tardiva e inefficace.
Gazzetta 46, 12/05/2022
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