06 Mag UN CASO (BENVENUTO!) DI PRAGMATISMO FISCALE (Gazzetta Tributaria 45/2022)
45 – Ai fini della detraibilità dell’IVA sull’acquisto di un immobile abitativo adibito a studio professionale si deve avere riguardo alla reale situazione dell’utilizzo e non alla semplice classificazione catastale.
Quello che abbiamo riassunto in poche parole è il succo dell’ordinanza, rivoluzionaria, della Corte di Cassazione n. 13259 del 28 aprile 2022 che accogliendo il ricorso di un contribuente ha smentito il rigorismo formale dell’Agenzia delle Entrate affermando che si deve avere riguardo alla realtà pratica dell’utilizzo strumentale del bene acquistato e di cui si chiede la detraibilità dell’IVA.
Questa affermazione, un poco sorprendente, riguarda un avvocato toscano che aveva comperato un immobile classificato A/2 (civile abitazione) dichiaratamente per adibirlo a studio professionale e così è stato.
L’Agenzia ha negato la detraibilità dell’IVA sull’acquisto del bene legandosi all’interpretazione letterale dell’art.19bis della legge IVA, che al par. i) limita la detraibilità dell’IVA sull’acquisto di case di abitazione alle imprese di costruzione.
La Corte, richiamando anche precedenti comunitari, ha invece stabilito che la strumentalità dell’acquisto, che rende quindi il relativo costo inerente e l’IVA detraibile, deve essere verificata in fatto e non basta la classificazione catastale.
E’ da ritenere che questa interpretazione possa valere per tutte le attività di lavoro autonomo, oltre che per le attività imprenditoriali individuali come sembrerebbe ricavarsi dalla lettura dell’ordinanza citata.
Per altro già l’art.54 del TUIR ammetteva per il lavoro autonomo la deducibilità, sia pure parziale, dei costi relativi a immobili utilizzati promiscuamente come abitazione e studio, e ora questo ampliamento del concetto di bene strumentale, e quindi di costo inerente viene esteso anche al campo dell’IVA con riferimento solo alla effettiva utilizzazione in fatto.
Pare una svolta importante verso un Fisco slegato agli stereotipi formali ma sensibile alle realtà, magari cangianti del mondo in cui viviamo.
Peccato che tale interpretazione debba venire dal Supremo Collegio, che ha anche condannato l’Agenzia alle spese di lite, e non già dall’Amministrazione che anzi ha cercato di resistere in tutti i modi.
La strada della collaborazione è ancora lunga.
Gazzetta 45, 07/05/2022
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