ABUSO DEL DIRITTO – VERSO UN CHIARIMENTO? (Gazzetta Tributaria 39/2022)

ABUSO DEL DIRITTO – VERSO UN CHIARIMENTO? (Gazzetta Tributaria 39/2022)

39 – Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello apre uno spiraglio nella controversa interpretazione e nel riscatto della c.d. elusione fiscale.

L’elusione fiscale è sempre stata motivo di attenzione da parte dei vari attori delle vicende tributarie: contribuenti, Agenzia e opinione pubblica.

In genere, con una imprecisa collocazione vengono accumunati i concetti di evasione ed elusione fiscale come nemici da combattere e comportamenti colpevoli, facendo come si dice di ogni erba un fascio.

Anche la legge 212/2000, lo Statuto dei Diritti del Contribuente, contribuisce ad aumentare la confusione con l’art.10bis che è sottotitolato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale” lasciando intendere un apprezzamento negativo per l’elusione tanto da avvicinarla all’abuso.

Eppure lo stesso art. 10bis/212 al IV comma spalanca la porta alla discrezionalità legittima dei comportamenti affermando: “Resta ferma la libertà del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” che è un modo diverso di definire l’elusione: ricerca e applicazione della norma più conveniente tenuto conto della situazione!

Interviene ora a tal riguardo la stessa Agenzia che con la risposta n. 165/2022 del 6 aprile 2022 oltre a risolvere il caso specifico sottoposto al suo esame formula delle affermazioni di portata universale: “In linea di massima, dunque, il porre in essere operazioni volte ad approfittare di opportunità e vantaggi (…..) messi a disposizione dall’ordinamento tributario non può configurare una fattispecie di abuso del diritto, laddove il loro conseguimento non sia contrario alla ratio delle norme tributarie che li prevedono o ai principi generali dell’ordinamento tributario”.

Spazio libero, e con l’approvazione dell’Agenzia, quindi, all’applicazione della norma più favorevole, anche se per ottenere questo debbono essere poste in essere operazioni, magari complesse.

E’ questa l’essenza dell’elusione come è stata sempre sostenuta: lo studio delle norme e il loro adattamento alla situazione più conveniente; nulla da spartire con l’evasione che comporta la violazione dolosa della norma per trarne un vantaggio illecito.

Bisognerebbe educare anche gli operatori dell’informazione che confondono, in nome di un populismo tributario, qualunque pratica che si contrapponga alla pretesa dell’Agenzia come comportamento colpevole e da stigmatizzare.

Eppure, se nelle vertenze tributarie l’Agenzia risulta vincitrice solo metà delle volte vuol dire che anche i contribuenti, ed i loro difensori hanno un po’ di ragione, come dimostra anche la difesa dell’elusione fiscale finalmente riconosciuta con tanto di risposta ufficiale ad interpello!

Non siamo solamente la biblica voce che grida nel deserto.

 

Gazzetta 39, 26/04/2022

 

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