RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI “PRIVATE”: MA L’AGENZIA SA FARE I CONTI? (Gazzetta Tributaria 35/2022)

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI “PRIVATE”: MA L’AGENZIA SA FARE I CONTI? (Gazzetta Tributaria 35/2022)

35 –  Per la rivalutazione delle partecipazioni possedute da persone fisiche non imprenditori si riaprono i termini per la rivalutazione, ma con le nuove aliquote difficilmente sarà conveniente.

 

Magari non tutti hanno notato che il Decreto Legge c.d. Energia (01/03/2022 n. 17) ha stabilito un nuovo termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, possedute da persone fisiche non imprenditori, che possono essere rivalutate al valore di perizia versando entro il 15 giugno 2022 una imposta sostitutiva del 14%.

Per i lettori più attenti, che hanno visto tante volte trattare questo argomento (i più recenti sono i n. 38 e 46 del 2020) , ricordiamo che siamo alla ventesima possibilità di rivalutare le partecipazioni a partire dal 2002, una rivalutazione l’anno!

Ma la variazione più significativa è data dal fatto che l’imposta sostitutiva è cresciuta dal 2/4% (era differenziata tra partecipazioni qualificate e non) del 2002 all’attuale 14% – a parte ogni altra considerazione un aumento del 700% batte qualunque percentuale di inflazione sudamericana o asiatica!

L’incremento della aliquota dell’imposta sostitutiva, che ricordiamo deve essere corrisposta sull’intero valore rivalutato della partecipazione, pone molti dubbi sulla validità della proposta che non pare abbia caratteristiche di agevolazione spinta ma sia al contrario penalizzante, almeno per incrementi “normali”, la classica immobiliare di famiglia – diverso è il discorso per le c.d. start up del mondo tecnologico che nascono a 100 e pochi mesi dopo vengono vedute a 100.000.

Infatti in termini ordinari l’imposta sulle plusvalenze da cessione di quote e simili per le persone fisiche che non operano nell’ambito di impresa è tassata dal 2018 in capo al percipiente con l’aliquota del 26% sulla plusvalenza (prezzo incassato meno costo storico e oneri accessori).

Pertanto il confronto della tassazione deve avvenire tra la rivalutazione, che determina una base imponibile pari all’intero valore rivalutato e l’imposizione specifica sulla plusvalenza che sconta una aliquota doppia rispetto all’imposta sostitutiva ma su di una base certamente minore: tenuto conto che per la rivalutazione è necessaria anche una apposita perizia asseverata redatta da un professionista abilitato i margini di convenienza appaiono quanto mai ristretti.

Per fare una valutazione quantitativa si deve tenere presente che nel 2002, prima rivalutazione, l’imposta sostitutiva era del 2/4%, la tassazione ordinaria colpiva circa il 50% della plusvalenza con una aliquota mediamente del 35% e quindi il vantaggio della rivalutazione per il contribuente era molto importante, mentre ora spesso è negativo!

Un esempio può chiarire l’affermazione: una partecipazione acquistata (o ereditata) per 1.000 e poi cedibile a 2.000 nel 2002 avrebbe pagato una imposta IRPEF ordinaria di circa:

plusvalenza 1.000, base imponibile 490, aliquota IRPEF media 35%= 170,

mentre la rivalutazione avrebbe comportato un onere di 2.000×2%= 40.

Un evidente vantaggio.

Nel 2022 la stessa situazione avrà la seguente imposizione:

tassazione ordinaria plusvalenza 1.000×26% = 260

costo rivalutazione: 2.000×14%= 280 + costo perizia

E ci si può sbizzarrire altrimenti per effettuare i calcoli di convenienza, confermando nella maggior parte dei casi margini (positivi o negativi) irrisori.

Ecco la ragione del titolo: forse vi è stato qualche errore di valutazione!

 

Gazzetta 35, 12/04/2022

 

No Comments

Post A Comment