CHI SBAGLIA L’IVA NON RECUPERA (Gazzetta Tributaria 23/2022)

CHI SBAGLIA L’IVA NON RECUPERA (Gazzetta Tributaria 23/2022)

23 – Il Cliente che accetta e paga una fattura con IVA sbagliata non ha diritto di portare in detrazione questa IVA, anche se pagata.

 

Questa volta portiamo all’attenzione dei lettori una fattispecie di comune distrazione, molto diffusa specialmente quando le circostanze eccezionali fanno moltiplicare il numero delle aliquote IVA: la sorte dell’IVA sbagliata ma pagata al fornitore.

In questo momento anche di crisi energetica, per esempio può essere diffuso l’addebito del costo di installazione di un pannello fotovoltaico che deve scontare l’IVA del 10% ma che viene addebitato al cliente, e da questi pagato, con IVA al 22%.

La Corte di Cassazione interviene anche su questo aspetto e con l’ordinanza 4301/2022 del 10/02/2022 chiude la porta ad ogni interpretazione favorevole al pragmatismo, affermando che in caso di errore nella misura dell’IVA addebitata questa (errata) anche se regolarmente pagata e versata dal fornitore all’Erario non è detraibile dall’acquirente in quanto errata.

In sostanza un comportamento neutro per lo Stato (tanto viene pagato e tanto viene dedotto) viene invece addebitato al cessionario che dopo aver pagato non può dedurre.

Non basta quindi che il meccanismo della rivalsa faccia sì che qualunque sia la misura dell’imposta questa ricada solo sull’elemento finale, ma secondo la Cassazione, che cita anche numerose ordinanze della Corte di Giustizia, l’IVA detraibile è solo quella effettivamente dovuta con la conseguenza che non tutta l’IVA pagata a monte è detraibile, ma il cliente deve verificare la correttezza dell’addebito.

Pare un eccesso di formalismo che può addirittura sfociare nell’assurdo: viene chiesto al cessionario del bene o servizio di compiere una operazione di verifica con situazioni che a volte rendono difficile la vita anche per i commercianti professionali: si pensi alle erbe aromatiche, categoria nella quale vi sono prodotti con IVA 4% e prodotti con IVA 5%; oppure ai prodotti di panificazione per i quali una volta alla settimana deve intervenire l’Agenzia per chiarire se si tratta di assimilati al pane, dolci o simili!

Quindi secondo la Cassazione l’addebito, e l’assolvimento, di un’IVA errata comporta per il cessionario che ha già pagato il cedente l’impossibilità di detrarre tutta l’imposta (e non solo la differenza); non possono essere emessi documenti contabili di rettifica ma, con involontaria ironia, la Corte sottolinea nella  Ordinanza 26749/2018 (posta a base anche di quella in commento) che il cessionario che non può detrarre l’IVA sbagliata ma pagata può sempre agire in forma civile per la ripetizione d’indebito!

Eppure la Corte dovrebbe conoscere tempi e modi della giustizia civile, e dobbiamo concludere che il vecchio detto si può adattare anche all’IVA: CHI SBAGLIA PAGA (non detraendo l’IVA).

 

Gazzetta 23, 16/03/2022

 

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