SEGNALI DI ALLERTA – FORSE…DI FUMO! (Gazzetta Tributaria 15/2022)

SEGNALI DI ALLERTA – FORSE…DI FUMO! (Gazzetta Tributaria 15/2022)

15 – Dal maggio 2022 può scattare la segnalazione del ritardo nei pagamenti a INPS e Agenzia fiscale con procedure automatiche: probabilmente con la stessa consistenza dei segnali di fumo!

 

A volte viene il dubbio che il legislatore perda la cognizione della realtà e nell’intento di regolamentare “TUTTO” arrivi ad eccessi tali da vanificare l’intento del nuovo provvedimento, spesso significativo.

Una dimostrazione è data dal nuovo art.30sexies (diffidare dei numeri latini!) del D.L.152/21 – PNRR – entrato in vigore a fine anno 2021.

Prevede una sorta di allerta automatica da parte dei grandi Enti Pubblici di riscossione: INPS, AGENZIA ENTRATE per Iva, RISCOSSIONE che riscontrino ritardi nei pagamenti di importi comunque dovuti dall’impresa (la norma non riguarda il lavoro autonomo e gli enti non commerciali).

In sostanza la mano pubblica tiene d’occhio l’impresa e se avverte ritardi nei pagamenti degli importi di contributi o imposte manda una segnalazione all’impresa stessa – come se non lo sapesse – ed eventualmente al suo organo di controllo, collegio sindacale o revisore, ma non la società che certifica il bilancio.

A parte la considerazione del fatto che nell’impresa minore (il 95% delle imprese italiane) l’imprenditore è perfettamente a conoscenza dello stato dei suoi pagamenti e che nella Grande Impresa la comunicazione di allerta, inviata al Presidente, probabilmente lascia il tempo che trova, deve essere attentamente valutata la dimensione della soglia di attenzione.

Per tutti e tre gli enti il termine di tolleranza è di 90 giorni, tranne che per l’IVA che deve avere riguardo alla scadenza della liquidazione periodica; con l’avvio della procedura di allerta ad ogni scadenza trimestrale di ritardi (un imprenditore che ritardi il pagamento dei contributi INPS mensili per oltre 90 giorni riceverà, dopo i primi 90 giorni, un avviso al mese!).

Ma suscita sconcerto il livello monetario del debito che fa scattare l’allerta:

Per l’INPS diviene rilevante il ritardo del versamento di € 5.000 per le imprese senza dipendenti e € 15.000 se con dipendenti; per l’IVA basta ritardare una liquidazione periodica di € 5.000 per ricevere la lettera di richiamo; per i carichi tributari affidati alla Riscossione deve essere verificato il tipo di contribuenti, con la soglia di allerta di € 100.000 per le ditte individuali, € 200.000 per le società di persone ed equiparate e € 500.000 per le società di capitali.

Evidenti sproporzioni ad oggi incomprensibili – il ritardo di € 5.000 per una liquidazione IVA appare francamente esiguo – che costringeranno gli enti citati ad un lavoro di gestioni informatiche di grandi flussi di informazioni con un costrutto limitato.

Perché la lettera di allerta contiene solo l’invito a chiedere, eventualmente, la composizione negoziata della crisi (l’anticamera della procedura concorsuale) che è una procedura individuale e facoltativa, senza alcuna forza cogente; la lettera ha veramente la forza di un segnale di fumo che si dissolve subito!

Immaginiamo già il sorgere di un proficuo commercio di amuleti e cornetti scaramantici per evitare le conseguenze negative del ricevere la lettera di allerta, che finirà per impolverarsi su qualche scaffale.

E’ certamente un procedimento di cui non sentivamo la mancanza!

 

Gazzetta 15, 16/02/2022

 

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