17 Gen SALUS PER AQUA – CURE TERMALI E IVA (Gazzetta Tributaria 3/2022)
3 – In una sorta di competizione temporale l’Italia ha visto una pronuncia della Cassazione affermare quanto sarà poi ribadito dalla Corte di Giustizia tre mesi dopo.
Talvolta la specializzazione spinta fa sì che si affrontino problemi di portata probabilmente limitata, come l’assoggettamento ad IVA delle cure termali, ma che possono incuriosire e completare un panorama fiscale, e riscontriamo con soddisfazione che la pronuncia nazionale ha preceduto quella comunitaria giungendo alle stesse conclusioni.
La legge IVA quando tratta delle esenzioni da imposta nell’ambito delle più disparate fattispecie elenca anche al n.19 del primo comma dell’art.10 “le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”.
Inizialmente si era ritenuto che questo comprendesse tutte le prestazioni fornite ai clienti in una stabilimento termale, ma successivamente si sono evidenziati dubbi in ordine alla generalizzata applicazione dell’esenzione.
La Cassazione, con la sentenza 28384 del 15/10/2021 ha messo un punto attualmente definitivo sottolineando che l’esenzione spetta solo alle prestazioni di cura e quindi deve esistere un percorso sanitario – visita medica, prescrizione, applicazione – in mancanza del quale non siamo in un campo della sanità ma nel mondo del benessere fisico, con prestazioni che non hanno diritto all’esenzione IVA (tra l’altro, se la prestazione non è esente deve essere assoggettata ad imposta con l’aliquota ordinaria!).
Tre mesi dopo la Corte di Giustizia di Lussemburgo, con la sentenza C-513/20 del 13 gennaio 2022 ha affrontato lo stesso argomento, sia pure da una prospettiva diversa, giungendo alla stessa conclusione.
La vicenda, che trae origine da una vertenza portoghese ma vale per tutta la Comunità, ha come controversa l’esenzione IVA per le prestazioni termali e dopo una profonda disanima dei precedenti la Corte di Lussemburgo giunge alla conclusione che un percorso di cure termali accompagnato da una apposita scheda individuale che comprenda una scheda clinica (prescrizione) ha diritto all’esenzione dell’imposta, a condizione inoltre che se fornito da strutture private venga offerto a condizioni similari a quelle degli stabilimenti pubblici.
Le famose “Cliniche della dieta” che si mascheravano dietro le cure termali non possono più sperare in una esenzione IVA, ma essendo riferibili al campo del benessere fisico, normalmente saranno soggette ad imposta.
Naturalmente le prestazioni sanitarie (visite, massaggi, prestazioni inalatore e simili) fornite da personale sanitario nell’ambito dello stabilimento termale, se separatamente indicate in fattura continueranno a godere dell’esenzione IVA.
La SPA (Salus Per Aqua) per essere esente IVA deve essere accompagnata da Ippocrate!
Gazzetta 3, 17/01/2022
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