RIMBORSI CHILOMETRICI E LAVORO AUTONOMO: UNA NUOVA INTERPRETAZIONE (Gazzetta Tributaria 2/2022)

RIMBORSI CHILOMETRICI E LAVORO AUTONOMO: UNA NUOVA INTERPRETAZIONE (Gazzetta Tributaria 2/2022)

2 – Nell’arco di tre settimane per due volte la Corte di Cassazione ha confermato la non imponibilità dei rimborsi chilometrici per professionisti.

 

Nel nostro paese l’uso dell’automobile è particolarmente diffuso, e sappiamo come vi sia sempre stata una specifica attenzione dell’Agenzia verso i costi dell’auto e la relativa deducibilità; per puro caso la sesta sezione della Cassazione nell’arco di circa venti giorni ha emanato due sentenze al riguardo, in entrambi i casi a seguito del ricorso dell’Agenzia che aveva perso in sede di Commissione Regionale ma dando torto all’Agenzia respingendo i ricorsi con condanna alle spese.

La prima delle due sentenze (n.40860 del 20/12/2021) tratta della imponibilità in capo al percipiente (medico) del rimborso chilometrico che gli viene corrisposto dalla A.S.L per il fatto di dover presidiare ambulatori in vari comuni di competenza.

L’Agenzia aveva considerato i rimborsi percepiti dal medico come accessori al reddito e pertanto aveva tassato anche tali somme; la Cassazione ha attribuito alla corresponsione di queste indennità una funzione risarcitoria e non retributiva con conseguente esclusione degli importi dal reddito; la principale motivazione era data dal fatto che il rimborso fosse avvenuto in maniera analitica e non forfettaria, così da essere assunta quale un rimborso di somme anticipate e non già una indennità tassabile.

La particolarità sottolineata dalla Cassazione risiede anche nel fatto che la spesa era stata sostenuta durante l’orario di lavoro, negli spostamenti tra i vari ambulatori, e quindi non poteva essere assimilata alla spesa per recarsi da casa al posto di lavoro, che normalmente viene sostenuto fuori dal periodo ai attività e quindi diviene imponibile.

La seconda sentenza (n.776 del 12/01/2022) affronta il problema della deducibilità per l’erogante – studio associato di commercialisti – delle somme corrisposte ai soci quale indennità chilometrica per le visite effettuate presso clienti ed eventuali trasferte concludendo per la piena deducibilità di tali costi per lo studio, pur essendo non imponibili in capo ai percipienti.

Si tratta di un principio certamente condivisibile, purtroppo espresso in una sentenza sbrigativa e approssimata e che contiene, nel testo, l’affermazione, certamente frutto di imprecisione, che tali spese sono deducibili “dal reddito d’impresa” confondendo le due fattispecie di lavoro autonomo collettivamente prodotto e impresa.

In ogni caso è importante l’affermazione, in contrasto con quanto sostenuto dall’Agenzia, che in ogni caso di tratta di costi di produzione del reddito deducibili per lo studio.

Un’altra considerazione, marginale ma di buon auspicio: la vicenda del medico riguarda il ricorso contro una sentenza della CTR del 2019; quella dello studio associato una sentenza del 2017; forse anche i tempi del giudizio di Cassazione stanno rientrando nelle dimensioni ordinarie!

 

Gazzetta 2, 14/01/2022

 

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