04 Giu LE PENTOLE E I COPERCHI DEL DIAVOLO-FISCO L’Agenzia delle Entrate, pur nella confusione delle norme eccezionali per la pandemia, conferma l’importanza del legittimo affidamento del contribuente, principio ribadito per altro di recente anche dalla Cassazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 33/2021)
33 – L’Agenzia delle Entrate, pur nella confusione delle norme eccezionali per la pandemia, conferma l’importanza del legittimo affidamento del contribuente, principio ribadito per altro di recente anche dalla Cassazione.
In precedenti interventi abbiamo più volte sostenuto l’importanza del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente nei confronti delle prese di posizione dell’Agenzia.
Questo è codificato dallo Statuto del Contribuente che all’art 10 esclude da sanzioni il cittadino che si sia uniformato a sostanziali indicazioni dell’Agenzia, anche se successivamente riconosciute errate o imprecise.
Una dimostrazione di tale principio è stato affermato dalla stessa Agenzia con una risoluzione specifica che ha dipanato un caso di ordinaria burocrazia!
Lo scorso anno, allo scoppiare del problema sanitario poi riconosciuto come emergenza, venne tra l’altro disposto il rinvio dei pagamenti delle ritenute fiscali su stipendi e provvigioni effettuate tra il marzo e l’aprile 2020.
Complice l’emergenza, e l’ottusità degli interpreti delle norme, non si notò tempestivamente che le ritenute alla fonte sugli stipendi non riguardano solo i tributi erariali ma anche le addizionali regionali e comunali, se dovute; ne scaturì che con la ripresa dei versamenti quelli relativi ad IRPEF vennero considerati tempestivi, mentre per le addizionali vennero comminate sanzioni e interessi in quanto non versate nei termini(!).
Sarebbe stato da marziani non versare la ritenuta IRPEF ma procedere tempestivamente al versamento delle addizionali, ed in effetti nessuno lo fece.
Per altro la stessa Agenzia nota che mentre l’art.61 del primo decreto legge Cura Italia (n.18/2020) prevede il rinvio delle ritenute senza specificare quali, il successivo art.62 dello stesso decreto richiama espressamente le ritenute erariali e le addizionali.
Con un’opportuna auto correzione (questa volta il Diavolo fa pentole e coperchi!) l’Agenzia con la risoluzione n. 40 del 1 giugno 2021 ha riconosciuto il disallineamento delle norme e affermato l’esclusione da ogni sanzione ed interessi per i contribuenti che abbiano sospeso i versamenti sia di ritenute che di addizionali.
Per non offrire certezze granitiche la risoluzione abbuona sanzioni ed interessi se si procede “tempestivamente” al versamento di quanto dovuto, e data la portata imprecisa del termine tempestivamente non vorremmo che qualche solerte funzionario stabilisca in autonomia che sono tempestivi i versamenti entro 1,10 o 30 giorni e sanzioni gli incauti ritardatari!
Questa affermazione sull’importanza del legittimo affidamento del contribuente è stata confermata più o meno contemporaneamente dalla sentenza 12372 dell’11 maggio 2021 della Corte di Cassazione che ha stigmatizzato il comportamento dell’Agenzia in materia di accertamenti successivi all’adesione del contribuente affermando che “la condotta dell’Ufficio è lesiva del principio di collaborazione e buona fede se a seguito di adesione del contribuente procede ad accertamenti per annualità contigue, violando il legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura”.
In sostanza non si può ingannare il contribuente che si fida delle affermazioni, magari imprecise, dell’Agenzia e che in buona fede si comporta di conseguenza.
Meno male che ogni tanto vi è il ravvedimento anche dell’Agenzia, sia pure a seguito di richiami!
Gazzetta 33, 04/06/2021
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