30 Mar IL PERDONO A SCOPPIO RITARDATO Il decreto Sostegni contiene una disposizione “agevolativa” per errori commessi in periodi ordinari pregressi: la sanatoria dei controlli automatici. (Gazzetta Tributaria Edizione 17/2021)
17 – Il decreto Sostegni contiene una disposizione “agevolativa” per errori commessi in periodi ordinari pregressi: la sanatoria dei controlli automatici.
L’art.5 del decreto legge 41/2021 – Sostegni – contiene una norma agevolativa in relazione ai controlli automatici delle dichiarazioni 2017 e 2018.
Ci riferiamo alle attività di verifica che danno luogo ai ben noti avvisi bonari ex art.36bis e 36ter del D.P.R.600/73, le correzioni di calcoli, le indicazioni errate, le omissioni o errori di versamenti che vengono commessi da milioni dai contribuenti e che genericamente vengono sanate con il pagamento di quanto errato e una sanzione ridotta.
A fronte della situazione emergenziale, riteniamo solamente per alleggerire la pressione fiscale dei contribuenti in termini esclusivamente di cassa, l’art.5 prevede una situazione di agevolazione per i contribuenti che nell’esercizio 2020 hanno subito una perdita di fatturato superiore al 30% rispetto al 2019, consentendo che in caso di errore negli anni 2017 e 2018 a questi sia notificato un avviso bonario di rettifica senza alcun aggravio di sanzioni.
Sarà automaticamente l’Agenzia ed emettere questi avvisi “agevolati” rilevando i dati dall’archivio dei dati IVA, e non c’è bisogno di alcuna segnalazione da parte del contribuente.
L’agevolazione, abbuono delle sanzioni ma non degli interessi, dovrebbe competere a tutti i contribuenti che abbiano avuto una riduzione di fatturato nel 2020 sul 2019, senza le limitazioni quantitative che abbiamo commentato in relazione all’erogazione dei bonus; quindi anche i contribuenti con fatturato di centinaia di milioni di euro, se hanno avuto la riduzione di fatturato nel 2020 sul 2019 possono godere dell’abbuono delle sanzioni in caso di rettifiche automatiche per gli anni 2017 e 2018.
L’agevolazione è condizionata al versamento, alle scadenze stabilite (è consentita chiedere l’ordinaria rateizzazione) delle somme dovute, e la norma precisa che in caso di mancato pagamento alle scadenze delle somme dovute si decade dall’abbuono delle sanzioni, che saranno riscosse in modo coattivo.
E’ presumibile che anche per questa fattispecie saranno applicabili i termini di tolleranza di cinque giorni per il versamento delle rate e la facoltà di ritardare il pagamento fino a dieci rate.
Dato che l’esperienza del passato insegna che i procedimenti automatici presentano manchevolezze e imprecisioni raccomandiamo a tutti i lettori che si trovassero nella situazione di perdita di fatturato 2020 sul 2019 di far esaminare con la massima attenzione gli avvisi bonari ex art.36bis che riceveranno nel corso dell’anno 2021, dato che potrebbe verificarsi il caso di mancata applicazione di una agevolazione.
In ogni caso appare insolita una agevolazione riferita a soggetti che magari nel 2017 godevano di splendida salute economica e che vengono ora perdonati con le agevolazioni da pandemia!
Gazzetta 17, 30/03/2021
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