QUANDO LA FORMA PREVALE ANCHE NELLE IMPOSTE Il compenso agli amministratori è indeducibile senza una preventiva deliberazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 12/2021)

QUANDO LA FORMA PREVALE ANCHE NELLE IMPOSTE Il compenso agli amministratori è indeducibile senza una preventiva deliberazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 12/2021)

12 – Il compenso agli amministratori è indeducibile senza una preventiva deliberazione.

 

Spesso nelle società, particolarmente se a ristretta base azionaria, il compenso agli amministratori diviene una sorta di succedaneo alla distribuzione di utili e in quanto tale viene trattato a posteriori con scarsa attenzione alle formalità.

Ben conscio di questo il legislatore tributario ha stabilito una serie di paletti formali per il riconoscimenti della natura di deducibilità del costo relativo, ricordando anche che per ragioni di simmetria nella società viene riconosciuto come onere se direttamente erogato, in quanto tassato per cassa in capo al percipiente.

La Corte di Cassazione è ritornata di recente (sentenza n. 5763 del 3 marzo 2021) sull’argomento puntualizzando una serie di precisazioni rilevanti.

La decisione di attribuzione del compenso agli amministratori deve essere preventiva al pagamento e formalizzata in una specifica deliberazione assembleare, dato che in difetto l’importo corrisposto non può avere i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità imposti dall’art.109 TUIR.

Il fatto di avere indicato nel suo ammontare il compenso corrisposto nel bilancio regolarmente approvato dall’assemblea, di averlo espressamente nominato nella nota integrativa e di averlo evidenziato negli allegati al bilancio non consente di supplire alla mancanza del formale provvedimento di attribuzione, con la conseguenza che il relativo importo, ancorché corrisposto diviene indeducibile per la società.

Vi sarebbe, secondo la Cassazione, anche uno scollamento tra il momento di imputazione del costo, durante l’esercizio, e la presa d’atto dell’assemblea che approva il bilancio ben dopo la chiusura dell’esercizio stesso, violando quindi il principio dell’art.109 TUIR.

La durata del processo tributario rende probabilmente inefficace la possibilità, per il percettore, di evitare la doppia imposizione, perché il nostro amministratore sarà comunque obbligato a pagare le sue imposte personali sul compenso percepito mentre la società erogante si troverà a scontare successivamente le imposte su di un maggior reddito, gravato di quel costo non deducibile.

Normalmente tra la rettifica dell’Agenzia e la definitività della pronuncia dei giudici passano molti anni (nel caso de quo sono quindici) e questo rende di fatto impraticabile ogni possibilità di recupero.

Quindi oltre al danno – costo indeducibile e sanzioni – vi è anche la beffa del maggior reddito imponibile dell’amministratore su di una posta che ha già indirettamente scontata l’imposta, e tutto perché non è stato rispettato il principio della inderogabile necessità della preventiva deliberazione assembleare.

 

Gazzetta 12, 05/03/2021

 

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