SOCIETA’ DI COMODO: DUE PRONUNCE RISOLVONO ASPETTI CONTROVERSI Un terreno sempre difficile è l’applicazione della normativa sulle c.d. “società di comodo”, e l’argomento tornerà di attualità in questo momento di crisi anche economica. (Gazzetta Tributaria Edizione 2/2021)

SOCIETA’ DI COMODO: DUE PRONUNCE RISOLVONO ASPETTI CONTROVERSI Un terreno sempre difficile è l’applicazione della normativa sulle c.d. “società di comodo”, e l’argomento tornerà di attualità in questo momento di crisi anche economica. (Gazzetta Tributaria Edizione 2/2021)

2 – Un terreno sempre difficile è l’applicazione della normativa sulle c.d. “società di comodo”, e l’argomento tornerà di attualità in questo momento di crisi anche economica.

 

Nel nostro ordinamento sopravvive da quasi trent’anni la normativa per cui una società di capitai giustifica la propria esistenza se dichiara un ammontare di ricavi non inferiore a certi parametri determinati dalle immobilizzazioni, dal numero dei dipendenti e altri indicatori (legge 23/12/1994 n.724, art.30).

In caso non si soddisfino queste dimensioni l’Agenzia delle Entrate può classificare la società come “di comodo” e determinare in modo induttivo il reddito imponibile, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente per dimostrare di non essere assoggettabile alla normativa e quindi poter dichiarare le risultanze contabili e non presuntive.

L’esclusione da assoggettamento a questa disciplina penalizzante può derivare dalla dimostrazione dell’esistenza di circostanze soggettive particolari che non hanno consentito di raggiungere le dimensioni previste (tale situazione è straordinariamente ardua!).

Nell’arco di un paio di mesi la Corte di Cassazione si è pronunciata due volte proprio sulle circostanze di inclusione, o esclusione, di una società da quelle “di comodo” ribadendo la tassatività della normativa.

Con la prima pronuncia (sentenza 24738 del 5 /11/2020) è stato riaffermato che l’impresa che afferma la propria diversità dai parametro stabiliti per le società di comodo deve dimostrare l’esistenza di circostanze temporalmente riferibili solo all’anno in oggetto e specificamente inerenti l’attività della società, così che è stata considerata ininfluente la crisi del settore, l’incertezza dell’attività svolta, la stagionalità dei ricavi, tutti elementi avverso i quali dovrebbe esservi una normale capacità di reazione dell’imprenditore.

La seconda pronuncia (sentenza 29374 del 29/12/2020) ha invece dato ragione al contribuente affermando che in materia di società di comodo l’Agenzia deve operare un ordinario contradditorio con emissione, eventualmente, di un avviso di accertamento e non già con una automatica iscrizione a ruolo della differenza di imposta che si suppone dovuta, dato che la circostanza della valutazione dei parametri di redditività deve scaturire da un procedimento cognitivo e non già da una semplice applicazione di formule.

Dato che l’anno 2020 per le ragioni tristemente ben note vedrà una drastica contrazione di ricavi, e quindi di imponibili, sarà opportuno monitorare con la massima attenzione sia i comportamenti dell’Agenzia, se sarà propensa a riconoscere una riduzione generalizzata delle componenti positive, che le eventuali specifiche circostanze soggettive per evitare di cadere nei trabocchetti delle “società di comodo”.

E’ importante che la Cassazione abbia escluso l’iscrivibilità a ruolo “automatica” dell’applicazione dei parametri di redditività, con l’obbligo di svolgere un dialogo con l’Amministrazione.

 

Gazzetta 2, 05/01/2021

 

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