23 Dic IRAP E LAVORO AUTONOMO: GLI ESAMI NON FINISCONO MAI! La Corte di Cassazione solleva nuovi dubbi sull’assoggettamento ad IRAP del reddito dei medici di base. (Gazzetta Tributaria Edizione 68/2020)
68 – La Corte di Cassazione solleva nuovi dubbi sull’assoggettamento ad IRAP del reddito dei medici di base.
Come ricordava De Filippo nella famosa commedia taluni argomenti non cessano mai di essere di attualità, e tra questi l’assoggettamento ad IRAP del reddito del professionista individuale.
La Gazzetta Tributaria ha già dedicato negli ultimi due anni una decina di articoli all’argomento ma gli stimoli non sono finiti.
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n.24516 del 04/11/2020 ha voluto nuovamente ribadire l’ovvio, e cioè che è solo l’esistenza di una autonoma rilevante organizzazione autonoma comporta l’assoggettabilità ad IRAP del reddito del professionista, e sottolinea come la pronuncia che riconosce l’esclusione da imposta deve valutare l’esistenza di lavoro di terzi e dare conto “dell’apporto organizzativo – non rileva in che forma acquisito – di terzi”, la cui presenza comporta l’assoggettamento ad imposta.
Quindi l’attività professionale deve essere incentrata essenzialmente sulla prestazione esclusiva del professionista autonomo (e in caso di professioni protette solo chi è iscritto all’albo può rendere la prestazione) e sul limitato apporto di attività qualificata di terzi; la stessa sentenza in commento ribadisce come la presenza di un segretario con funzioni d’ordine non diviene apporto qualificante ai fini dell’assoggettamento ad IRAP.
Addirittura la sentenza afferma che il fatto di svolgere l’attività – nel caso di specie è un medico convenzionato SSN ma vale anche per tutte le altre attività – in due diversi studi non costituisce di per se dimostrazione di autonoma, complessa organizzazione, essendo determinante unicamente la struttura dell’organizzazione, imperniata o meno sulla prestazione qualificata del singolo e sull’eventuale valore aggiunto fornito dalle prestazioni di terzi.
La linearità della pronuncia della Cassazione sembra voler ribadire che in genere l’attività protetta del professionista intellettuale singolo (medico, avvocato, consulente finanziario e simili) è esclusa da imposizione IRAP, mentre quella del professionista strutturato come gli studi di architettura, i consulenti del lavoro ed i commercialisti con apparati contabili evoluti debbono scontare l’imposta.
Quindi i soggetti che si possono legittimamente considerare esclusi da IRAP hanno il diritto di richiedere il rimborso di quanto versato a tale titolo dal gennaio 2017 in poi.
Gli esami non finiscono mai!
Gazzetta 68, 23/12/2020
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