03 Dic IL CAVALLO E’ PIU’ NOBILE DELL’UOMO! Ai fini IVA l’attività sanitaria di Ippoterapia è riconosciuta mentre per il chiropratico si deve valutare! (Gazzetta Tributaria Edizione 65/2020)
65 – Ai fini IVA l’attività sanitaria di Ippoterapia è riconosciuta mentre per il chiropratico si deve valutare!
La recentissima normativa IVA (Corte di Gius. 8/9/19) ci consente un momento di digressione scherzosa dalle cure del difficile momento, e il pretesto è dato dalla quasi concomitanza di una sentenza di Cassazione in materia di chiropratici e una risposta ad interpello in materia di Ippoterapia.
Cominciamo dalla seconda, risposta n. 560 del 27 novembre 2020 con cui l’Agenzia riconosce ad una Associazione friulana, riconosciuta dalla locale Azienda Sanitaria come legittimamente esercente, tra l’altro, l’attività di ippoterapia per pazienti sotto controllo medico che necessitano di tale tipo di intervento.
L’Associazione risponde ai requisiti prescritti da una particolare legge regionale (Personale medico, anche veterinario, psicoterapeuti ecc.) e chiede di poter emettere fattura in esenzione di IVA per le prestazioni di Ippoterapia fornite ai pazienti appositamente indirizzati e dotati di prescrizione medica; l’Agenzia conviene con la valutazione dell’Associazione e afferma che anche l’Ippoterapia rientra nelle prestazioni sanitarie di cura alla persona fornite da strutture riconosciute anche dal Ministero della Salute, rientrando quindi nelle prestazioni esenti previste dall’art.10, n.27ter del D.P.R.633/72.
C’è da aspettarsi, presto, che anche altre forme di Terapie Assistite con Animali, le varie pet-therapy, saranno attratte nell’ambito delle prestazioni sanitarie, e vedremo anche il micio di casa con il camice bianco!
La sentenza 21108/2020 della Cassazione afferma che nonostante una legge del 2007 (n.244/07) abbia istituito il corso di laurea in chiropratica, una successiva legge del 2018 abbia individuato la professione di chiropratico rinviando ad un successivo regolamento (mai emanato) l’ordinamento didattico e la tenuta dell’albo, e infine la giurisprudenza dell’Unione Europea abbia completamente assimilato la professione di chiropratico a quelle sanitarie, deve essere svolta dall’Ufficio nazionale una indagine sul livello di formazione adeguata dell’esercente l’attività perché allo stesso sia riconosciuta la esenzione da imposta IVA sulle prestazioni delle professioni sanitarie.
Quindi non basta la laurea, non basta l’attività esercitata ma deve essere svolto, caso per caso per ogni richiedente un ulteriore accertamento sulla qualità del professionista per poter essere considerato inserito nel corpus delle professioni sanitarie (mentre per il cavallo è automatico!).
Anche nel nostro mondo tecnologico il nobile equino vince sull’insignificante umano!
Gazzetta 65, 03/12/2020
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