IRAP E LAVORO AUTONOMO: PERSEVERANZA DIABOLICA La Corte di Cassazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sull’assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale individuale. (Gazzetta Tributaria Edizione 62/2020)

IRAP E LAVORO AUTONOMO: PERSEVERANZA DIABOLICA La Corte di Cassazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sull’assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale individuale. (Gazzetta Tributaria Edizione 62/2020)

62 – La Corte di Cassazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sull’assoggettamento ad IRAP dell’attività professionale individuale.

 

Assistiamo per l’ennesima volta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla reiterata negazione dei principi oramai assodati in materia di IRAP e lavoro autonomo: mentre si ripetono le sentenze che affermano l’esenzione da imposta per i lavoratori autonomi spiccatamente individuali, senza un apporto di organizzazione, tale situazione non viene accettata dall’Agenzia delle Entrate che resiste con pervicacia.

L’ultima (per quanto è dato di sapere) pronuncia della Suprema Corte di Cassazione è del 18 novembre 2020, la sentenza n. 26197 che per l’ennesima volta ribadisce che la presenza di un collaboratore dipendente con funzioni di segreteria e l’eventuale utilizzo di sostituti per sopperire alle assenze non costituisce indice dell’esistenza di un autonoma organizzazione che attragga nell’assoggettamento ad IRAP il reddito prodotto.

La fattispecie, che questa volta riguarda un medico di medicina generale, ripete un copione già noto: il professionista chiede il rimborso dell’IRAP versata anni fa, affermando che opera in modo individuale senza organizzazione; dopo alterne vicende processuali la Cassazione, con la sentenza in commento, ribadisce (per l’ennesima volta, diremmo)  che la presenza di una segretaria (oltre tutto part – time) e l’utilizzo saltuario di sostituti per garantire la continuità del servizio non rappresentano una organizzazione rilevante e autonoma capace di attribuire all’attività del professionista quel quid pluris che fa crescere la sua attività e quindi il suo reddito.

E’ la natura dell’attività svolta che qualifica l’eventuale soggezione ad imposta, e quando questa dipende anche (o esclusivamente) da abilitazioni ed iscrizioni in albi la presenza di un limitato supporto organizzativo (segretario o archivista) nulla aggiunge alla qualità e quantità del servizio prestato.

Desta stupore, per altro, la pervicacia dell’Agenzia delle Entrate che ripropone con insistenza anche alla Suprema Corte le proprie tesi (un dipendente vuol dire organizzazione) forse favorita in questo dalla benevolenza dei giudici tributari che in genere quando debbono dichiarare la soccombenza dell’ente pubblico compensano le spese di giudizio.

Sarà opportuno ricordare, anche all’ente impositore, che se l’errore è comprensibile, la perseveranza dell’affermazione sbagliata è diabolica!

 

Gazzetta 62, 01/12/2020

 

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