NON TUTTI I POSTINI SUONANO VALIDAMENTE! La liberalizzazione del servizio postale influisce in modo significativo anche sulla validità degli atti tributari. (Gazzetta Tributaria Edizione 59/2020)

NON TUTTI I POSTINI SUONANO VALIDAMENTE! La liberalizzazione del servizio postale influisce in modo significativo anche sulla validità degli atti tributari. (Gazzetta Tributaria Edizione 59/2020)

59 – La liberalizzazione del servizio postale influisce in modo significativo anche sulla validità degli atti tributari.

 

L’argomento di questa nota può apparire marginale o stravagante, ma se si pone attenzione alla produzione giurisprudenziale al riguardo merita la massima attenzione.

Il tema è la notificazione di atti tributari, siano essi amministrativi o giudiziari, a mezzo di operatori privati del servizio postale.

Per disposizione comunitaria da quasi una ventina di anni è stato abolito in tutti gli Stati dell’Unione il monopolio del servizio postale che può essere esercitato da operatori privati muniti di apposita licenza individuale.

A Poste Italiane, quale esercente il servizio postale universale, ed a eventuali operatori muniti di “licenza speciale” è riservato il servizio di notifica a mezzo del servizio postale di atti giudiziari e di atti tributari.

Questa riserva è da intendersi nel senso che solo i titolari di questa funzione possono certificare la data di presa in carico del piego postale, mentre è certamente valida la consegna da chiunque effettuata, anche quando le norme fanno riferimento a “raccomandata con avviso di ricevimento”, ma in questo caso avrà rilevanza solo la data di ricevimento.

Pertanto, un qualsivoglia atto, anche giudiziario, consegnato al gestore del servizio postale il giorno di scadenza è validamente spedito se il gestore è titolare di licenza speciale, mentre risulterà tardivo se affidato a gestori con “licenza semplice”.

 Sembra un problema bagatellare ma invece ha obbligato la Corte di Cassazione a pronunciarsi già due volte (che noi conosciamo!) quest’anno, e addirittura una volta con una sentenza, n. 299/2020, a Sezioni Unite (il massimo organo giurisprudenziale esistente in Italia), sempre confermando che la data di spedizione assume rilevanza solo in caso di utilizzo del sistema postale universale (o con altro gestore con licenza speciale).

Questa situazione non rileva, evidentemente, solo per gli atti del contenzioso tributario, che sono per altro oramai governati dal sistema di processo telematico con altre certezze di date elettroniche, ma anche per la notifica di avvisi di accertamento e di rettifica e cartelle di pagamento.

Una attenta lettura delle modalità di spedizione può portare a conseguenze a volte sorprendenti, perché non tutti i postini sanno suonare (una o due volte!) validamente.

 

Gazzetta 59, 13/11/2020

 

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