09 Nov IRAP, LAVORO AUTONOMO E PROMOTORI FINANZIARI Periodicamente ritorna alla ribalta l’incertezza (solo di alcuni!) sull’assoggettamento ad IRAP delle attività autonome (Gazzetta Tributaria Edizione 57/2020)
57 – Periodicamente ritorna alla ribalta l’incertezza (solo di alcuni!) sull’assoggettamento ad IRAP delle attività autonome
I fiumi carsici hanno la caratteristica di scorrere, scomparire sotto la terra e riapparire dopo un certo percorso, e così via, mantenendo la loro identità.
Il problema dell’assoggettamento ad IRAP delle attività autonome, specialmente dei promotori finanziari (oggi consulenti finanziari) ha sicuramente queste caratteristiche, dato che si ripresenta con una frequenza periodica.
I commenti che vengono svolti a volte possono non essere esaurienti in quanto le sentenze commentate hanno solo una sommaria descrizione dei fatti, ma in ogni caso danno una indicazione degli orientamenti e possono costituire un valido presupposto per eventuali nuove vertenze.
Nei confronti di un consulente finanziario la Corte di Cassazione, con la sentenza 7652 del 2020 ha ribadito, e non è la prima volta!, che l’elevata dimensione sia dei ricavi che dei costi non costituisce presupposto per negare il rimborso dell’IRAP versata, dato che l’unico elemento significativo per negarlo è l’esistenza di una organizzazione autonoma, e non già il volume di affari, sottolineando che i compensi elevato “possono essere sintomo del mero valore ponderale dell’attività esercitata…”
Questa sentenza, inoltre, contiene l’affermazione che è normale che vi sia un ordinario rapporto percentuale tra ricavi e costi, con il che al crescere dei ricavi anche i secondi possono crescere senza che questo faccia intendere l’esistenza di una organizzazione autonoma.
Pochi mesi dopo la stessa sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 19071 del 9 settembre 2020 ha invece affermato che l’elevata dimensione dello stipendio riconosciuto alla segretaria dimostra una attività eccedente quella di mera collaboratrice esecutiva e quindi integra il presupposto dell’esistenza di una autonoma organizzazione, negando al ricorrente il rimborso dell’IRAP.
La sentenza non riporta le dimensioni di tale stipendio controverso, e neppure le specifiche situazioni della difesa del contribuente che per altro, svolgendo la professione di medico del SSN non è dato di comprendere quale autonoma organizzazione potesse impiegare!
Naturalmente FISCO OGGI, il periodico dell’Agenzia delle Entrate, ha dato risalto a quest’ultima sentenza, tralasciando completamente la prima citata, ma questo è perfettamente compatibile con il gioco delle parti!
Queste sottolineature dimostrano che la problematica IRAP e lavoro autonomo non è per niente conclusa e sopita: dopo la fase carsica dell’interramento vi è sempre la riemersione!
Gazzetta 57, 09/11/2020
No Comments