RECUPERO IMPOSTE E SANZIONI: TEMPI DIFFERENTI Con una pronuncia granitica la Corte di Cassazione ribadisce che la prescrizione per sanzioni e interessi, qualunque sia il presupposto impositivo, decorre dopo cinque anni. (Gazzetta Tributaria Edizione 54/2020)

RECUPERO IMPOSTE E SANZIONI: TEMPI DIFFERENTI Con una pronuncia granitica la Corte di Cassazione ribadisce che la prescrizione per sanzioni e interessi, qualunque sia il presupposto impositivo, decorre dopo cinque anni. (Gazzetta Tributaria Edizione 54/2020)

54 – Con una pronuncia granitica la Corte di Cassazione ribadisce che la prescrizione per sanzioni e interessi, qualunque sia il presupposto impositivo, decorre dopo cinque anni.

 

In periodo di sospensione COVID 19 la Cassazione ha trovato il tempo per discutere, il 10 luglio 2020 e depositare, il 1 ottobre 2020, l’ordinanza 20955/2020 che dovrebbe mettere un punto fermo nella riscossione di interessi e sanzioni tributarie.

Con sorprendete celerità la Cassazione ha discusso un ricorso dell’Agenzia Entrate Riscossione dopo un anno dalla presentazione in p.za Cavour ed emesso la pronuncia in danno della stessa Agenzia(!).

In sostanza viene ribadito che anche se il presupposto (richiesta di un maggior tributo erariale) rientra nel novero dei crediti assistiti da una prescrizione decennale gli accessori rappresentati da sanzioni ed interessi sono svincolati da tale maggior durata della garanzia propria del debito “principale” e la loro riscossione si prescrive in cinque anni per espressa previsione di legge.

Solo in caso di pronuncia giudiziale (sentenza che respinga un ricorso del contribuente e che confermi sanzioni ed interessi) la durata della prescrizione è definita in dieci anni, come per i tributi.

Queste affermazioni sottolineano come ogni atto di riscossione debba essere esaminato, possibilmente da un esperto, con particolare attenzione, dato che spesso nelle intimazioni di pagamento si celano richieste oramai prescritte.

La prescrizione breve decorre indifferentemente sia per gli atti di esazione emanati dall’Agenzia delle Entrate (accertamenti con adesione, mediazione ecc.) che dalla Riscossione (cartelle e intimazioni di pagamento), e deve avere riguardo solo alla natura della richiesta; anche per quanto riguarda gli interessi sono accomunati alla prescrizione quinquennale sia quelli di mora che quelli di ritardata iscrizione a ruolo che di dilazione.

La Cassazione, nella citata sentenza oggetto di commento, nelle poche pagine di motivazione presenta una ricca gamma di precedenti conformi, in modo da rafforzare il proprio convincimento nell’indicare una linea di interpretazione costante.

L’esperienza professionale pone spesso di fronte a intimazioni di pagamento che comprendono nel loro interno richieste inizialmente formulate con cartelle notificate anche dieci anni fa; la richiesta azionabile, quindi, potrebbe essere ben ridotta con un ricorso abbastanza agevole.

 

 

Gazzetta 54, 09/10/2020

 

 

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