13 Lug PROFESSIONISTI E LEASING – DUE PESI E DUE MISURE Una recente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate accentua la penalizzazione fiscale dei lavoratori autonomi. (Gazzetta Tributaria Edizione 43/2020)
43- Una recente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate accentua la penalizzazione fiscale dei lavoratori autonomi.
Il TUIR divide all’art.6, con una classificazione che sembrava impenetrabile i redditi in sei categorie: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi.
Nel corso degli anni (ricordiamo che il TUIR è del 1986 e più di trent’anni pesano nel mondo tributario!) vi sono stati una serie di travasi e contaminazioni tra le varie categorie, generalmente dettate da una logica di equiparazione.
Un punto era rimasto abbastanza stabile: per il lavoro autonomo valeva il principio di cassa e il reddito era rappresentato dalla differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti, con l’eccezione delle plusvalenze realizzate dalla cessione di eventuali beni strumentali (o le minusvalenze).
Nel 2006 il Parlamento ha votato una estensione del concetto di imponibilità del reddito da lavoro autonomo riconoscendo tra gli elementi imponibili anche i corrispettivi derivanti da cessione di clientela o altri elementi immateriali, comunque riferibili all’attività artistica o professionale.
L’estensione prendeva atto della mutata dimensione degli studi professionali, mano a mano più simili ad aziende con tanto di marchio e altri tratti distintivi, e la cessione di questi elementi immateriali genera un provento imponibile.
Nel 2019 un professionista interpella l’Agenzia delle Entrate ponendo il caso della cessazione dell’attività professionale individuale, con chiusura della partita IVA e prosecuzione della stessa con una associazione professionale cui parteciperà anche l’interpellante.
La cessazione dell’attività professionale individuale comporta il trasferimento all’associazione anche del contratto di leasing immobiliare che aveva ad oggetto i locali dove sono svolte le attività professionali e l’istante chiede la conferma dell’irrilevanza tributaria della cessione del contratto.
Con un percorso da acrobata di vaglia l’Agenzia, con la risposta n. 209 del 13 luglio 2020 arriva a concludere che anche la cessione di un contratto di leasing immobiliare riguardante i locali di uno studio può comportare per il cedente professionista una plusvalenza imponibile!
Un vero e proprio salto mortale per affermare che l’ampliamento del 2006 ai beni “immateriali” può ben adattarsi anche alla cessione di un contratto immobiliare, dato che il legislatore della modifica voleva riferirsi a qualsivoglia elemento intangibile che viene ceduto nell’ambito di una attività professionale.
Una vera e propria capriola senza fondamento, dato che in questo caso viene penalizzato il professionista che ha stipulato un contratto di leasing, mentre quello che ha comperato uno studio con un normale contratto di acquisto e si è gravato di un mutuo fondiario per coprire la parte finanziaria non potrà essere interessato da alcuna plusvalenza imponibile.
Già in materia di agevolazioni da COVID 19 abbiamo assistito alla progressiva emarginazione dei professionisti “nobili” (con un Ordine professionale), dato che venivano esclusi da aiuti una tantum e da agevolazioni finanziarie.
Ora si ribadisce che anche in materia di determinazione dell’imponibile prevale il principio di ampliare a tutti i costi la platea delle componenti positive e ogni pretesto è valido per attrarre sotto la riscossione ogni provento.
Con una colpevole dimenticanza dei principi di collaborazione e buona fede tanto citati.
Marginalmente notiamo che nel testo dell’interpellanza si afferma che l’istante intende esercitare in forma associata dal 1 gennaio 2020 e vuole sapere per tempo come comportarsi: la risposta è stata pubblicata nel luglio 2020: e intanto le fatture del leasing, le detrazioni dell’IVA ecc. come saranno state trattate? Anche il tempo, evidentemente, ha un peso diverso per le due parti.
Gazzetta 43, 13/07/2020
No Comments