11 Giu CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID 2020 L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la modulistica e le istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto.(Gazzetta Tributaria 36/2020)
36- L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la modulistica e le istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto.
“EPPUR SI MUOVE!” dicono abbia sussurrato Galileo Galilei uscendo dal Tribunale della Sacra Rota dopo la sua abiura.
Forse non si riferiva all’Agenzia delle Entrate, ma dobbiamo ripetere con ammirazione la stessa affermazione constatando come nell’arco di pochi giorni siano stati approntati e diffusi gli strumenti operativi riguardanti due strumenti tanto propagandati dal Presidente del Consiglio ma che sembravano incagliati: il bonus affitti (GAZZETTA TRIBUTARIA n. 35/2020) e il contributo a fondo perduto.
Ebbene, mentre a fine settimana è uscita la circolate 14 che ha consentito l’operatività del bonus affitti, il 10 giugno 2020 sono stati approntati gli strumenti: dichiarazione, istruzioni e guida operativa necessari per attivare il contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno registrato nell’aprile 2020 un calo di fatturato.
Il contributo a fondo perduto è una corresponsione di denaro, irrilevante ai fini della tassazione 2020, e come specificano le istruzioni dell’Agenzia “senza alcun obbligo di restituzione” (c’è da chiedersi a chi può venire in mente di restituire un contributo a fondo perduto!)
Prima di dedicare alcune righe all’approfondimento delle varie peculiarità una precisazione: non siamo in presenza di un ennesimo “click day” e quindi non c’è bisogno di intasare il sito dell’Agenzia delle Entrate nei primi momenti di ricevimento delle istanze! L’istanza può essere presentata, corretta, revocata e confermata nel periodo dal 15 giugno al 13 agosto 2020, e per taluni particolari eredi del contribuente la scadenza è prorogata al 24 agosto.
Il tema del contributo a fondo perduto è stato trattato dalla Gazzetta Tributaria nei n.29 e 31 del 2020, e non sono molte le ulteriori precisazioni da sottolineare.
Sono interessati a questo contributo o soggetti con ricavi (o corrispettivi) non superiori a € 5milioni nel 2019, naturalmente al netto di IVA.
Il contributo spetta a chi ha avuto nel 2020 una riduzione del fatturato di aprile superiore a un terzo del fatturato del corrispondente aprile 2019; non spetta a chi ha cessato l’attività in aprile 2020, a chi ha ricevuto il bonus previsto dal decreto “Cura Italia” ed ai professionisti iscritti in Ordini professionali riconosciuti ed alla corrispondente Cassa di Previdenza.
Le istruzioni al modello di istanza propongono una interessante, insolita eccezione: per i commercianti al minuto che applicano il principio di ventilazione delle aliquote o il regime del margine si confronteranno i due fatturati al lordo di IVA!
Le nuove istruzioni specificano che la domanda deve essere presentata per via telematica, e l’intervento dell’intermediario abilitato è facoltativo, potendosi operare direttamente come contribuenti.
Solo nel caso di richiesta di contributo superiore a € 150.000 si deve procedere a mezzo PEC con una serie di elementi firmati digitalmente e ridotti in formato pdf. – Se si presta attenzione alle cifre, dato che il contributo è azionabile solo da soggetti con un fatturato (annuo) 2019 non superiore a € 5milioni è ragionevole presumere che il fatturato del singolo mese – aprile – sia una frazione di tale totale; supponendo per il soggetto con fatturato massimo agevolabile che per il mese di aprile 2019 il fatturato fosse 600mila euro e nel corrispondente mese del 2020, in piena pandemia si sia ridotto a zero il contributo spettante al nostro sfortunato contribuente sarà pari a € 60.000; l’ipotesi che il contributo possa raggiungere € 150.000 è veramente residuale!.
Per i soggetti minimi che nel raffronto 2020/2019 riferito al mese di aprile registrano una diminuzione di fatturato di almeno un terzo ma che muovono dimensioni molto limitate è previsto un contributo minimo di € 1.000 per le persone fisiche e €2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (resterà per un po’ il dubbio di come trattare l’impresa familiare, ma sarà classificata, si ritiene, come persona fisica).
Nella domanda di contributo, che deve essere effettuata con il modello previsto dall’Agenzia, deve essere indicato anche il numero IBAN del proprio conto bancario o postale su cui arriverà direttamente il contributo (nelle avvertenze l’Agenzia specifica che anche un codice IBAN errato può comportare lo scarto dell’intera istanza).
Il sistema rilascerà in sequenza, dopo il ricevimento dell’istanza, due ricevute: la prima per indicare la presa in carico della domanda; la seconda attesta l’accogliento della domanda e l’esecuzione del mandato di pagamento.
L’eventuale sostituzione dell’istanza per errore o simili può avvenire solo sino al rilascio della ricevuta di accoglimento (alcuni giorni dopo la presa in carico).
Naturalmente gli studi professionali, anche se esclusi dal contributo a fondo perduto, sono a disposizione per presentare le domande!
Gazzetta 36, 2020
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