05 Mag Gazzetta Tributaria Edizione 10/2020 contributi (n.21-22)
22- ESIMENTE PER TUTTI (!)
La causa di forza maggiore vale in tutti i campi e in relazione a tutte le fattispecie.
In questo periodo turbolento e particolarmente difficile anche il più semplice adempimento e la consueta scadenza possono diventare ostacoli insormontabili.
Un segno di speranza può essere portato dalla recentissima pronuncia della CORTE DI CASSAZIONE _ SEZIONI UNITE che hanno riconosciuto l’esimente della causa di forza maggiore come principio generale e immanente del sistema tributario.
Dato che le Sezioni Unite della Cassazione sono il massimo organo giurisprudenziale del nostro ordinamento una simile pronuncia può far sperare molti contribuenti che in questo periodo siano incorsi in decadenze e sanzioni.
La sentenza 8094 del 23 aprile 2020 afferma questo principio in relazione ad una vertenza “antica” che riguarda un beneficio per acquisto di aree edificabili che non sia state successivamente edificate per causa di forza maggiore: i Supremi Giudici hanno ribadito, addirittura con forza, che in questo caso il contribuente non perde i benefici inizialmente acquisiti, stante appunto l’esistenza di un fatto esterno e superiore negativo (la forza maggiore).
In questo momento di economia perturbata e difficile si pensi a quante circostanze possono proporsi: investimenti da effettuare entro una certa data, incrementi occupazionali, durata di ammortamenti e investimenti, e quanto altro può suggerirci la realtà quotidiana, che sono legati al rispetto di determinate circostanze temporali e/o quantificative e che non possono essere mantenute.
L’emergenza sanitaria, l’obbligo di cessare produzioni e attività, la forzata chiusura di luoghi e siti produttivi (teatri, palestre, ristoranti ecc.) è certamente un fatto di “forza maggiore” e la sua esistenza potrà essere invocata anche a tutti i fini tributari per rimodulare scadenze, rispetto di termini e formalità, quanto sarà dimostrato che a seguito delle norme eccezionali e straordinarie non si è potuto rispettare un precetto.
Già dall’origine l’art.6 del decreto sulle sanzioni tributarie in generale (D.Lgs.472/97) prevedeva la non sanzionabilità di fatti commessi (o non commessi) per causa di forza maggiore.
Inizialmente si era posto il dubbio, però, se la mancata esecuzione di un obbligo, o il mancato rispetto di un termine a causa di un fatto di forza maggiore potesse mantenere l’eventuale regime di favore ( si pensi per tutte le dimostrazioni ai benefici per l’acquisto della prima casa, in cui deve essere stabilita la residenza entro 18(12) mesi dell’acquisto); con l’attuale pronuncia, e formulata dal massimo organo della Cassazione, questo principio viene considerato immanente al sistema e quindi applicabile alla generalità delle situazioni.
Naturalmente questo non vuol dire una sorta di generalizzata impunibilità dei comportamenti, ma può rappresentare un valido motivo di contestazione di fronte ad eventuali comportamenti sanzionatori magari riguardanti una oggettiva impossibilità ad eseguire quanto atteso.
Nel disastro della pandemia forse un barlume di ottimismo.
Gazzetta 22, 2020
21- SERVIZI DI MENSA E DONAZIONI COVID
Alcune recenti pronunce dell’Agenzia permettono di sottolineare l’invadenza inutile della burocrazia
Un vecchio detto popolare afferma che “la madre degli stupidi è sempre incinta”, ma crediamo sia nulla in confronto alla fertilità della madre dei burocrati!
Lo spunto per questa nota ci è data da due recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate che trattano di argomenti diversi, ma che ribadiscono e sottolineano la prevalenza della forma, spesso inutile, sulla sostanza.
In ordine cronologico la prima è la risposta ad interpello n.122 del 24 aprile 2020 che si occupa dei servizi sostitutivi della mensa aziendale.
E’ ben noto che il dipendente può usufruire in esenzione di imposta sia della mensa gestita fisicamente nell’azienda che delle prestazioni sostitutive, i ticket restaurant, sia pure per questi ultimi con limitazioni di importo.
E’ stato proposto un nuovo servizio, gestito tramite una apposita app e una società di servizi, che consiste nella trasmissione al datore di lavoro dell’immagine dello scontrino relativo al pasto usufruito dal dipendente, che sarà rimborsato dall’impresa dopo la verifica della consumazione e dell’importo; in sostanza una sorta di ticket restaurant differito e non anticipato come avviene di solito.
Prima di partire la società di servizi chiede il nulla osta dell’Agenzia che lo nega sull’argomentazione che per il servizio di mensa diffusa deve essere stipulata una apposita convenzione tra impresa e gestore, mentre qui la convenzione è tra impresa e società di gestione della app, essendo libero il dipendente di consumare dove vuole!
Anche se il risultato pratico è identico un presunto vincolo formale vieta di sperimentare nuove vie per snellire i servizi.
L’altra perla burocratica è legata all’emergenza COVID 19 e al premio alla generosità dei cittadini che sostengono la Protezione Civile con versamenti volontari (le c.d. erogazioni liberali), come ricordato nella nostra GAZZETTA n. 11/2020
Con risoluzione n.21 del 27 aprile 2020 l’Agenzia precisa che nel caso di raccolte fondi organizzate da specifiche organizzazioni o attraverso le nuove forme telematiche del crowdfunding il donatore, per godere del beneficio fiscale offerto dalla legge deve non solo effettuare la donazione attraverso canali tracciabili ma ricevere anche una attestazione dell’ente collettore delle offerte che dimostri che la somma versata è stata trasmessa alla Protezione Civile per le finalità di lotta al virus, e se il versamento è avvenuto su conti correnti diversi da quelli ufficialmente intestati alla Protezione Civile (tipico quello delle grandi associazione –Rotary, Lions e simili) deve essere rilasciata una “specifica ricevuta” da parte della Protezione Civile che attesti che quella somma è finalizzata alla campagna di lotta al COVID 19.
Questo vorrà dire predisporre un apposito ufficio che rilasci le ricevute, con tempi e oneri immaginabili e con spreco di parte di quelle somme raccolte per la generosità dei cittadini.
Ma che la burocrazia sia immanente spesso senza un reale interesse è dimostrato anche, di sfuggita, dal recente provvedimento del 29 aprile 2020 che in materia di bonus fiscale per imprese, professionisti e artigiani per il parziale ristorno delle commissioni subite da banche ed enti vari per i pagamenti tracciabili afferma che i documenti riguardanti detti oneri debbono essere conservati per 10 anni; si tratta di documenti aventi valenza solo fiscale, dopo cinque anni (nel caso più ampio) l’Agenzia non può procedere a verifiche, rettifiche e accertamenti e che senso hanno obblighi protratti per dieci anni?!
I limiti all’ invadenza del burocrate non sono ancora stati segnati!
Gazzetta 21, 2020
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