07 Apr Gazzetta Tributaria Edizione 6 contributi (n. 12-13)
13- EPIDEMIA DI NORME SENZA TERAPIA IMMEDIATA
La produzione legislativa diventa patologica.
Se, come insegna la scienza, un’epidemia è una diffusione incontrollata di un agente patogeno la situazione normativa dell’emergenza di questi giorni del nostro sistema paese ne è la rappresentazione più evidente, anche se invece di virus abbiamo una patologia burocratica.
Siamo a migliaia di norme formulate in relazione ai campi più disparati, con evidenti aggiustamenti in corso d’opera, con una mancanza di coordinamento che sconcerta anche il commentatore più cauto.
Talune norme sono presentate con un decreto legge, altre con ordinanze o decreti delegati, e sia da parte del Governo Centrale che dalle Regioni, realizzando di fatto, e facendo emergere le contraddizioni del sistema, uno Stato Federale di cui si dialoga da tempo ma che non aveva ancore visto una vera applicazione pratica.
A metà marzo viene approvato dal Consiglio dei Ministri un Decreto Legge (n.18/20) composto di oltre 120 articoli che tratta di svariate materie (Cura Italia); come tutti i decreti legge è soggetto a conversione entro 60 giorni da parte del Parlamento e sono già state annuncia significative modifiche, per cui sarebbe opportuno sospendere il giudizio sino alla conversione.
Invece si sprecano commenti, preannunci di nuovi decreti e ordinanze.
Alcuni articoli di tale decreto trattano di materia fiscale, e a tal riguardo sia il 23 marzo che il 3 aprile l’Agenzia delle Entrate ha emanato due circolari, la seconda di quasi ottanta pagine (!) per commentare norme che avranno vita breve e che, dopo la trasformazione in legge, dovranno essere a loro volta analizzate e commentate nella nuova veste.
Abbiamo ricordato in un precedente scritto (Gazzetta Tributaria n.9/2020) della difficile norma sull’esenzione da ritenuta per i compensi derivanti da redditi di lavoro autonomo o provvigioni percepiti nel periodo 17/31 marzo 2020; dato che tale esenzione è legata, tra l’altro, all’inesistenza, nel periodo di imposta precedente, di un ammontare di compensi superiore a € 400.000 la circolare n.8 dell’Agenzia delle Entrate (la seconda di quelle citate) dedica ampio spazio per confermare che il limite di € 400.000 non deve tenere conto di eventuali aggiustamenti da adeguamento ISA o simili: Il tutto senza considerare che essendo il beneficio limitato alla seconda metà di marzo e che le dichiarazioni per l’anno precedente, e gli eventuali adeguamenti ISA, saranno predisposti e formulati a giugno, e quindi ben oltre al termine di riferimento per l’esenzione da ritenuta!
L’assegno di 600 euro mensili (?) spetta a taluni – tutti – i lavoratori autonomi ma con presupposti tanto diversi da avere creato un caos generalizzato (ci si rivolge ad una platea di oltre quattro milioni di potenziali beneficiari) acuito dall’annuncio di un clik day per ottenere il beneficio (chi primo si collega viene esaudito) con il risultato di un gigantesco blocco informatico e la smentita dell’irrilevanza dell’ordine cronologico delle domande; il direttore generale dell’INPS, che essendo dirigente non è interessata all’assegno, invita a “non sparare sulla Croce Rossa” per attenuare le critiche quasi che l’istituto fosse vittima e non artefice di una parte della confusione.
Certamente la scienza arriverà a mettere a punto un vaccino anche contro COVID 19 e così l’epidemia sanitaria sarà debellata; quella burocratica sembra più difficile da scalfire ma l’importante è continuare a sperare!
Gazzetta 13, 2020
12- ALLA RICERCA DEL TEMPO (perduto o ritrovato)
Commento ad una recentissima sentenza di Cassazione sulle percentuali di ricarico.
Pur nella straordinaria urgenza dei tempi attuali, che stravolgono l’ordinaria gestione di norme e commenti, può valere la pena di spaziare anche nei campi consueti di commento alle sentenze tributarie più stimolanti.
La Corte di Cassazione il16 marzo 2020 ha depositato l’ordinanza n. 7290 che accogliendo le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate cassa una sentenza della CTR della Basilicata rinviando per il giudizio di merito alla stessa CTR in diversa composizione.
Fin qui nulla di eclatante, e indicheremo poi il contenuto della sentenza stessa.
Ma l’attenzione del vostro commentatore si è soffermata principalmente sulla tempistica dell’intera vicenda, che pur non essendo ancora conclusa stante il rinvio propone interessanti elementi di meditazione.
L’accertamento impugnato si riferisce all’anno 1992, ed è stato emesso nel 1998; il ricorso della società dopo un primo grado negativo era stato accolto dalla Commissione Regionale della Basilicata nel 2003; il successivo ricorso per Cassazione dell’Agenzia ha conseguito la censura della pronuncia della CTR, con conseguente rinvio e nuova pronuncia favorevole alla società nel 2013, gravata del nuovo ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia stessa, accolto con l’ordinanza in commento.
Stiamo riferendoci a fatti di oltre trent’anni fa (!), senza che sino ad ora si sia potuto porre un punto fermo alla controversia; nel frattempo sono passate un paio di generazioni, la lira è stata sostituita dall’euro, l’economia ha visto momenti di splendore e di crisi profonda, vi sono state riforme tributarie e condoni, non esiste più l’IRPEG di cui si disquisisce ma siamo in regime di IRES, ma il fascicolo continua la sua turbolenta navigazione e forse vedrà una conclusione tra alcuni anni!
Quando Marcel Proust scriveva la famosa “Ricerca del tempo perduto” non voleva riferirsi a queste vertenze, ma un paragone non può essere più adatto: evidentemente il concetto di “giusto processo” e di economia processuale” sono lontani da simili dimensioni!
Per i nostri lettori precisiamo, qualora fossero interessati all’oggetto della controversia, che la materia del contendere si riferisce alla attendibilità delle percentuali di ricarico nel commercio al minuto, se debbono essere calcolate con media aritmetica semplice (applicata dall’Agenzia) o ponderata (pretesa dalla società), e non si è ancora alla pronuncia finale!
Forse siamo in presenza di una particolare forma di ponderazione della relatività temporale che ha portato Einstein al NOBEL!
Gazzetta 12, 2020
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