22 Feb Gazzetta Tributaria Edizione 6/2019 contributi (n. 11-12)
12- DEFINIZIONE DELLE LITI TRIBUTARIE – ISTRUZIONI PER L’USO (2)
Abbiamo commentato taluni aspetti formali per la compilazione del modello obbligatorio di domanda per la definizione delle liti fiscali; approfondiamo ora l’oggetto della domanda, secondo la formulazione letterale della norma e la dottrina prevalente.
Procedimenti definibili
Deva trattarsi di una controversia avente un oggetto circoscritto alle previsioni di cui al primo comma dell’art.6 del decreto 119/78 e cioè una controversia attribuita alla giurisdizione tributaria e avente quale controparte l’Agenzia delle Entrate e trattarsi di una “lite pendente”.
Per quanto riguarda il primo aspetto vi è immediatamente la percezione dell’esclusione di tutte le controversie riguardanti i tributi locali, siano essi tributi propri o di derivazione indiretta; sono escluse tutte le controversie che abbiano ad oggetto il mondo “Dogane” sia per quanto riguarda i tributi pagati dalla merce in Dogana che per quanto riguarda le accise, in quanto in tali vertenze la controparte è l’Agenzia delle Dogane; a seguito dell’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate dovrebbero rientrare, invece, nella categoria delle controversie definibili anche quelli che avevano con controparte la soppressa Agenzia del Territorio, in quanto ora intestate e gestite dall’Agenzia delle Entrate. Sono naturalmente escluse tutte le controversie aventi per oggetto atti di semplice riscossione ( impugnative di cartelle di pagamento, di provvedimenti cautelai, di fermo amministrativo ecc.) in quanto tali atti hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; dedicheremo la prossima puntata agli atti di riscossione complessa, avvisi bonari ecc.
Per le addizionali regionali e comunali all’IRPEF non dovrebbero esservi problemi in quanto le stesse, dato che sono addizionali, non possono avere una propria autonoma determinazione ma sono gestite, accertate e riscosse dall’Agenzia delle Entrate.
La limitazione del novero degli atti definibili a quelli che vedono l’Agenzia delle Entrate come controparte escludono, quindi anche tutte le controversie in materia di IVA in importazione, con le storture che possono derivarsi da una interruzione nella catena del comportamento del contribuente che per esempio non possa definire una certa fattispecie controversa di IVA sugli acquisti perché accertata dalle Dogane, e viceversa definisca l’IVA sulle vendite per la stessa fattispecie, che viene accertata dalle Entrate.
La norma non impone che l’Agenzia delle Entrate sia l’unica controparte, e pertanto si ritiene che una vertenza che veda una pluralità di parti, tra cui anche l’Agenzia delle Entrate posse essere soggetta a definizione ex art.6/119.
Lite pendente
Dal punto di vista lessicale si deve intendere che possono essere definite le liti che non abbiano avuto una conclusione definitiva.
Il comma 4 dell’art.6 citato espressamente afferma che sono definibili i processi che non si siano conclusi con pronuncia definitiva, e una pronuncia è tale quando non sia passibile di alcun gravame, sia per esaurimento dei gradi di giudizio (pronuncia di Cassazione senza rinvio) ovvero per decorso del termine per il gravame senza azione.
Dato l’espresso richiamo alla giurisdizione tributaria eventuali ricorsi alla Corte di Giustizia Comunitaria si crede non consentano di considerare la controversia pendente, quanto meno ai fini dell’applicazione del decreto 119/18.
Sono sicuramente perdenti, invece, tutti quei procedimenti che abbiano avuto una sentenza in itinere non definitiva, o attività istruttoria e conoscitiva.
Un contrasto complesso scaturisce dalla valutazione della correttezza della fase iniziale della vertenza, che prevede una notifica del ricorso da parte del contribuente avverso l’Agenzia delle Entrate entro un certo termine dalla notifica dell’atto impositivo. Nei trenta giorni successivi alla notifica il procedimento deve essere incardinato avanti il giudice naturale con l’iscrizione a ruolo, a meno che si tratti di controversie del valore inferiore a € 50.000 nel qual caso l’iscrizione a ruolo non può avvenire se non dopo almeno 90 giorni dalla notifica del ricorso-
Il comma 4 del l’art.6 citato afferma che condizione necessaria per aversi una controversia pendente rilevante per l’applicazione della definizione è che entro la data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018 ) sia stata notificato il ricorso all’Agenzia; il comma 1-bis dell’art.6 però si riferisce al ricorso pendete iscritto nel primo grado mentre come abbiamo visto l’iscrizione a ruolo può avvenire ben dopo la data di entrata in vigore del provvedimento.
L’atto di approvazione del modello di domanda che è stato approvato il 18 febbraio 2019, dopo un approfondito esame della legge, contiene una ulteriore serie di istruzioni per l’utilizzo del provvedimento di definizione e al punto 1.3 dichiara definibili le controversie “il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018…”
Quindi si deve ritenere che tutte le vertenze con ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018 possono essere definite, anche se l’iscrizione a ruolo della controversia presso la segreteria della Commissione Tributaria sia avvenuto dopo tale data ( si consideri che in caso di mediazione obbligatoria l’iscrizione a ruolo può essere avvenuta anche a gennaio 2019 ).
Dato che nel decreto 119/2018 non è contenuta una sospensione automatica del procedimento è essenziale però che l’iscrizione a ruolo sia stata eseguita nelle forme e nei termini, per evitare l’inammissibilità della vertenza comminata in caso di omissione dall’art.22 del D.Lgs. 546/92.
……………… (segue)
Gazzetta 11, 2019
11- CHI SI LODA…….
Fatturazione elettronica e disagi del contribuente
L’orgoglio di qualunque serio operatore dell’Economia fa si che si cerchi di privilegiare le posizioni che possono essere valutate positivamente e sottaciute quelle negative, ed anche l’Agenzia delle Entrate, pur essendo un ente di Stato e quindi teoricamente al di sopra delle parti, si comporta in modo condizionato, quale una delle parti della contesa eterna tra Fisco e Contribuente.
Di recente è apparso sul suo quotidiano Fisco Oggi un articolo che sottolinea come, tutto sommato, la macchina della fatturazione elettronica si stia avviando verso un regime di “normalità” e quindi (a suo dire) ……. tutto bene.
L’articolo si occupa del numero di fatture transitate dal SDI, il Sistema di Interscambio che non solo provvede ad indirizzare le fatture ma soprattutto ne conserva la memoria, in modo da arrivare presto alla trasmissione della dichiarazione IVA pre-formulata, dato che tutti (o quasi) i dati per ogni partita IVA saranno stati memorizzati!.
A metà febbraio erano già state memorizzate circa 230milioni di operazioni, proposte da 2,3 milioni di operatori, con una media alla Trilussa di 100 fatture pro capite che non ha alcuna realtà.
Sappiamo che la platea italiana è composta da una quantità smisurata di mini e micro aziende e pochi colossi; certamente la maggior parte delle partite IVA emette meno di cento fatture in un anno, ma “A2A” o Fiat Auto ne emetteranno molti milioni.
Ancora l’Agenzia è orgogliosa di affermare che nella prima metà del febbraio 2019 si sono fatte transitare dal SDI più del doppio delle fatture di gennaio: bella forza, a gennaio non si sapeva neppure come muoversi; a gennaio vi è una settimana almeno sterilizzata dalle ferie, ben venga che febbraio riveda una ripresa della attività.
Ancora sembra che l’Agenzia non sappia che la maggior parte delle partite IVA è trimestrale, e quindi un dato ragionevolmente attendibile sulla sopportazione del sistema, o il suo gradimento, si potrà avere solo verso luglio, dopo che sarà concluso anche il secondo semestre di gestione contabile – il primo di rodaggio, il secondo di attività a regime – in modo da avere un indice di rappresentatività dell’economia reale.
Non per nulla analizzando i dati offerti dall’Agenzia sui primi 45 giorni di attività si nota che oltre il 20% dei documenti deriva dal settore commercio all’ingrosso; si deve quindi attendere che la polverizzata platea dei trimestrali possa far sentire il proprio peso anche a livello statistico.
Un dato da analizzare è rappresentato dal fatto che il sistema ha registrato circa 7 milioni di deleghe per i servizi di fatturazione (ma quante sono le partite IVA e nessuna opera in proprio?) e di queste deleghe oltre 5 milioni sono al sistema privato professionale e 2 milioni all’apparato contabile offerto gratuitamente dell’Agenzia; la diffidenza verso il pubblico è radicata!
I dati debbono essere in qualche modo deformati, perché del totale degli invii esaminati il 35% riguarda la sola Lombardia, e Lombardia e Lazio superano il 50%del totale: probabilmente l’effetto pubblica amministrazione e grandi imprese ha distorto la realtà contabile dei contribuenti in fase di adeguamento.
I nostri vecchi dicevano: ci si loda…. e forse sarebbe meglio aspettare di avere un sistema a regime prima di cantar vittoria!
Gazzetta 11, 2019
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